Lo ha stabilito l’ordinanza n. 3564 depositata l’11 febbraio 2021 dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione valutando oggettivamente la realtà fattuale rappresentata da un evento atmosferico che per la sua eccezionalità può integrare il caso fortuito
GIURISPRUDENZA ASSICURAZIONI DANNI
di MR. OLIVIERO
Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». E’ del tutto evidente che se il custode riesce a provare il caso fortuito può liberarsi da qualsiasi responsabilità non essendo più obbligato a risarcire i danni, eventualmente, richiesti. Essendo tanto importante quanto dirimente sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno cercato di precisare quanto più possibile il perimetro valutando quali eventi e situazioni possano configurare in caso fortuito, in grado di interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita ed il danno provocato.
Il caso
Durante una intensa precipitazione nevosa che si protraeva ormai da due settimane un blocco di neve cade da un edificio comunale provocando danni ad un veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Entrambi le corti di merito respingono la domanda dell’attore, che ha subito danni dall’evento, condannandolo a pagare anche le spese di giudizio. In tutti e due i processi i giudici eccepiscono il caso fortuito che, a norma dell’art. 2051 del Codice Civile, esclude la responsabilità del custode non obbligandolo al risarcimento.
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