GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio, Nicolò d’Elia, Cristina Spinelli-Ressi
ASSINEWS 327 – febbraio 2021
      

Una recente decisione del Tribunale di Vicenza ha cercato di chiarire i confini di copertura di una polizza infortuni. Nel caso de quo si trattava di polizza per infortuni inclusiva della copertura della garanzia morte quale conseguenza di infortuni derivanti da malori fondamentalmente non dovuti a condizione patologica e/o a sforzi muscolari con carattere traumatico.

Nel caso specifico, la compagnia assicurativa aveva eccepito la mancanza di copertura, a seguito del decesso del contraente di polizza, in quanto l’infarto del miocardio, quale causa di morte del contraente, non rientrava nella nozione di infortunio quale contemplata dalla polizza. Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la tesi della compagnia assicurativa stabilendo che l’infarto del miocardio non rientra nella nozione di “infortunio” contemplata dal contratto di assicurazione, sicché la morte dell’assicurato conseguente ad esso non è indennizzabile.

Invero secondo il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 536 del 5 marzo 2020) è concepito come “infortunio” in materia assicurativa ogni evento che, dovuto “a causa fortuita, violenta ed esterna” (cioè non prevedibile o evitabile, immediata e concentrata in un breve lasso di tempo) abbia prodotto nell’assicurato lesioni oggettivamente constatabili, sia che esse abbiano comportato, come conseguenza, la morte, sia una invalidità permanente o temporanea.

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