Pagina a cura di Carla De Lellis
La cura di «Fido» fa scattare l’obbligo della polizza casalinghe dell’Inail. Gli infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico, infatti, rientrano nella tutela, dal momento che gli stessi possono ritenersi, in base a un criterio di ragionevolezza (!), «normalmente» partecipi della vita domestica familiare. A precisarlo, tra l’altro, è l’Inail nella circolare n. 6/2021, con cui illustra le novità stabilite dal decreto n. 3354/2019 di attuazione alla legge n. 145/2018 (legge Bilancio 2018), con novità decorrenti dal 1° gennaio 2019. Tra le altre novità, prestazioni più pesanti e di tre tipi: una tantum di 300 euro se il grado d’inabilità conseguente all’infortunio è compresa tra 6 e 15%; rendita (importo tra 110 e 1.300 euro mensili) se tra il 16 e il 100%; assegno per l’assistenza personale continuativa (poco più di 540 euro mensili) per particolari conseguenze (come una amputazione di arto ad esempio).

La polizza casalinghe. La polizza tutela gli infortuni in ambito domestico a causa dello svolgimento di attività, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato/a. Attività in ambito domestico, spiega l’Inail, s’intende quella esercitata in via non occasionale se la stessa è svolta «abitualmente e sistematicamente anche se non continuativamente», come più volte ribadito dalla Corte di cassazione nell’ambito più generale dell’assicurazione infortunistica.

La cura delle persone. La cura delle persone è tutelata se prestata a favore di coloro che fanno parte del nucleo familiare. Consiste nell’assistenza prestata a componenti del nucleo familiare che, per i più disparati motivi (giovane età, impedimenti o difficoltà di varia natura) non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni personali, oppure nel compimento di attività attinenti alla persona che, pur in assenza di impedimenti e difficoltà, per loro natura possono essere meglio eseguite con la collaborazione di un altro soggetto. Sono ascrivibili a questa categoria le attività quali preparare i pasti, l’ausilio alla vestizione e alla somministrazione di cibo, così come anche l’ausilio alle operazioni di igiene personale.

L’attività prestata dal soggetto assicurato per la cura della propria persona non rientra fra le attività tutelate, in quanto non ritenuta espressione dei principi solidaristici. Idem per attività fisiologiche del mangiare e del bere da parte dell’assicurato.

La cura dell’ambiente domestico. Riguarda le attività finalizzate alla cura dell’unità immobiliare che costituisce l’abitazione e dei suoi arredi, delle suppellettili e dei beni ricadenti nel luogo in cui si abita.

Sotto tale aspetto saranno tutelate, per esempio, tutte le attività di riordino, igiene ambientale ecc. Fra le attività tutelate sono da comprendere quelle riconducibili al bricolage, il cosiddetto «fai da te» perché non appare irragionevole che l’assicurato, preposto al buon andamento della vita domestica e familiare, possa occuparsi di interventi di piccola manutenzione. La cura dell’ambiente domestico include anche la cura prestata nei confronti dei soggetti estranei al nucleo familiare, come per esempio gli ospiti e i «nipotini». Fra le attività prestate a favore degli ospiti non possono essere tutelate quelle riconducibili all’uso di strumenti per le cure estetiche (per esempio il casco asciugacapelli) configurando tali attività un’assunzione di rischio elettivo e un comportamento trasbordante dai normali canoni dell’ospitalità. Infine, rientrano nella tutela anche gli infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico dal momento che gli stessi possono ritenersi, in base a un criterio di ragionevolezza, «normalmente» partecipi della vita domestica familiare. Non sono, invece, tutelati gli infortuni causati da animali esotici o particolarmente feroci, l’allevamento e la cura dei quali non possono ritenersi normali e dunque ragionevoli.

Soggetti obbligati. Destinatari della polizza sono le persone d’età tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva la predetta attività (tra 18 e 65 anni fino al 31 dicembre 2018). Per le persone che compiono 67 anni d’età durante l’assicurazione, questa conserva efficacia fino alla scadenza annuale successiva (31 gennaio). Il nucleo familiare è da intendere la famiglia anagrafica, ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona. Sono ricompresi nell’assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Particolarità. Devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano. Sono da ricomprendere:

• i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado d’invalidità;

• i lavoratori in mobilità;

• i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà;

• i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione a seguito di perdita involontaria dell’occupazione (Naspl e DisColl);

• i soggetti che svolgano attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

Tali soggetti sono tenuti all’iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. In tali casi poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso va versato per l’intero anno.

Non sono, invece, soggetti all’assicurazione:

• coloro che, al 1° gennaio, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;

• i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare;

• i lavoratori utilizzati in Lsu (Lavori socialmente utili);

• i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;

• i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Premio più caro. La riforma ha elevato il premio (da 12,91) a 24,00 euro, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Chi non è in regola con i premi non ha diritto alle prestazioni, se non a partire dal giorno successivo alla regolarizzazione.

Il premio è a carico dello stato per i soggetti in possesso di entrambi questi requisiti:

a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro;

b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non supera i 9.296,22 euro.

Tali soggetti, in sede d’iscrizione all’Inail, sono tenuti a presentare un’attestazione dei requisiti reddituali e a ripresentarla annualmente online entro il 31 gennaio. Inoltre devono denunciare all’Inail il loro venir meno. La nuova disciplina prevede che, in caso di mancato pagamento del premio alle scadenze, sia applicata una somma aggiuntiva di 12 euro (metà del premio) in caso di versamento entro 60 giorni dalla scadenza ovvero di 24 euro (importo del premio) oltre i 60 giorni.

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