di Bianca Pascotto
A volte il tecnicismo e la formalità prevale sulla sostanza e può costare caro, ma ogni tanto soccorre anche una ragionata applicazione delle pur formali norme a salvare capra e cavoli.
Per gli addetti ai lavori è principio noto e consumato che la richiesta di risarcimento danni conseguente ad un sinistro stradale – la famosa messa in mora – deve contenere i dati previsti dall’art. 145 cod. ass. e deve inviata alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
È altrettanto noto che il rispetto di ambedue formalità è diretto da un lato a dimostrare l’effettiva ricezione della richiesta danni da parte della compagnia e dall’altro a fornire alla stessa tutti i dati necessari alla gestione e liquidazione del danno, favorendo così la soluzione stragiudiziale del danno.
Se invece dette formalità non vengono rispettate o comunque vengono ottemperate con modalità diverse da quelle sopra indicate, scatta la sanzione dell’improcedibilità dell’eventuale domanda giudiziale proposta contro la compagnia o contro il danneggiante.
Con l’ordinanza del 23 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha dichiarato la validità della messa in mora inviata via fax anziché mediante la raccomandata a/r, salvando il giudizio instaurato dalla declaratoria di improcedibilità.
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