RCA

Parte Seconda: cosa non va nella disciplina del risarcimento diretto

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 328 – marzo 2021      

1 PREMESSA
Doveva essere il Big Bang d’una nuova era dell’assicurazione RCA; lo sterminatore delle diffidenze tra assicuratore e danneggiati; il defoliante delle cause pretestuose; l’ago con cui far scoppiare l’enorme bolla delle inutili spese legali stragiudiziali.
Degli obiettivi sopra indicati non ne ha raggiunto nemmeno uno. In cambio, con una hybris degna di Eschilo, ha suscitato un vespaio di polemiche, infiniti contrasti, moltiplicazione
delle liti e sinanche uno sciopero di avvocati.
Stiamo parlando, ovviamente, del “risarcimento diretto” di cui all’art. 149 cod. ass.: una buona idea alla quale non sono state date gambe per camminare.

2. IL NAUFRAGIO DI UNA BUONA IDEA
La procedura di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 cod. ass.; d.p.r. 18.7.2006 n. 254) è teoricamente molto semplice, e si basa su tre princìpi:
a) nei sinistri di minore gravità, la vittima doveva essere risarcita non dall’assicuratore del responsabile, ma dal proprio assicuratore della RCA;
b) l’assicuratore della vittima, una volta risarcita quest’ultima, può ottenere la rifusione dell’esborso da parte dell’assicuratore del responsabile;
c) l’assicuratore della vittima deve fornirle “ogni assistenza materiale e tecnica” per garantirle il giusto risarcimento.
I primi due precetti sono dettati dall’art. 149 cod. ass., il terzo dall’art. 9 d.p.r. 254/06.
L’idea, inespressa ma limpida, sottesa da questi principi era molto semplice: se la vittima di un sinistro stradale, per ottenere il risarcimento, è obbligato a rivolgersi al proprio assicuratore, più facilmente sarà possibile raggiungere un accordo. Sia perché vittima ed assicuratore già si conoscono; sia perché nessun assicuratore si esporrebbe al rischio di maltrattare un cliente, con rischio di perderlo; sia perché la vittima, ricevendo dal proprio assicuratore quella stessa esatta assistenza che avrebbe dovuto ricevere a pagamento da un avvocato, ben difficilmente sosterrà spese legali stragiudiziale o introdurrà una lite.
Sembrava l’uovo di Colombo, ma, da un lato una improvvida tecnica normativa, dall’altro resistenze interessate e poco limpide, da un altro lato ancora un infelice intervento della Corte Costituzionale, hanno di fatto trasformato l’istituto in qualcosa di diverso da
quel che sarebbe dovuto essere. Vediamo il perché.

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