L’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni private, come modificato
dall’articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (c.d. DL Fiscale), convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, innova in modo significativo il previgente impianto normativo, con specifico riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetta legge Bersani): esso prevede ulteriori e più ampi profili di tutela dei
consumatori con particolare riguardo alla applicabilità della classe di merito più favorevole non solo ai nuovi contratti ma anche ai rinnovi, estendendo i benefici anche a veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all’interno dello stesso nucleo familiare.
L’IVASS riceve numerose segnalazioni da parte dei consumatori che lamentano la mancata applicazione del beneficio a veicoli di diversa categoria in assenza di attestato con 5 anni senza sinistri.
“Una lettura della norma coerente con le finalità di tutela dei consumatori suggerirebbe di
riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del
veicolo “beneficiario” che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri. Tuttavia, il
tenore letterale della disposizione non consente a questo Istituto di richiedere, nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza e di tutela, un’applicazione conforme alla prospettata lettura.
Sulla base di tali presupposti l’IVASS, che non può sostituirsi al legislatore fornendo
interpretazioni autentiche delle norme di legge, ha da tempo rappresentato la questione
nelle diverse sedi istituzionali allo scopo di promuovere interventi/iniziative idonei a superare l’attuale quadro di incertezza, garantendo una applicazione della norma stessa in senso più favorevole al consumatore”, si legge in una nota pubblicata dall’Istituto di Vigilanza.