RISK MANAGEMENT DELLA FAMIGLIA

Autore: Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 328 – marzo 2021        

Come abbiamo visto nello scorso appuntamento l’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni per cause lavorative e malattie professionali.
Sulla base del principio di “automaticità delle prestazioni” l’Istituto eroga le prestazioni economiche, sanitarie e integrative previste dalla legge, anche se il datore di lavoro non ha
versato regolarmente il premio assicurativo. A tale principio però fanno eccezione alcune tipologie di lavoratori, quali gli autonomi, ad esempio artigiani e coltivatori diretti, che, in caso di infortunio o malattia professionale, se non in regola con il versamento del premio assicurativo, non riceveranno alcuna prestazione fino all’assolvimento dell’obbligo contributivo; e le casalinghe che al momento dell’evento lesivo non sono iscritte all’assicurazione.

Gli eventi assicurati ricordiamo essere:
• l’infortunio sul lavoro: cioè ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro;
• la malattia professionale: patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavo-
rativo). La malattia può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.
Pertanto, al verificarsi di uno degli eventi suindicati, purché riconosciuto indennizzabile, al lavoratore spettano prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica.
Vediamo di seguito nel dettaglio alcune delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto.

Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali

L’indennizzo rappresenta la principale prestazione economica erogata dall’INAIL ed è corrisposta qualora l’infortunio o la malattia derivino da causa lavorativa. Affinché si abbia diritto alla rendita vitalizia a risarcimento dell’invalidità permanente è necessario
che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 16% e il 100%.
L’indennizzo è in capitale se il grado è tra 6% e 15% e varia in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni”
prevista dal d.lgs. 38/2000.
La riforma del 2000 ha introdotto un sistema di determinazione del risarcimento suddiviso in due componenti, danno biologico e danno patrimoniale. Il danno biologico, cioè la menomazione psicofisica, è risarcito sulla base di valori stabiliti per legge (tabella indennizzo danno biologico in rendita, di cui al d.m. 12 luglio 2000) senza alcun riferimento alla retribuzione del soggetto, ma sulla base del grado d’invalidità accertato. Solo con la
legge di bilancio 2016, per questa quota di prestazione è prevista la rivalutazione automatica sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertata dall’ISTAT rispetto all’anno precedente.

Il danno patrimoniale è indennizzato invece con riferimento a una percentuale (variabile con il grado di invalidità) dell’ultima retribuzione effettiva, nei limiti di retribuzione minima e massima previsti dalla norma INAIL. Di seguito sono riportati i coefficienti da applicare alla retribuzione effettiva dell’ultimo anno per calcolare il danno patrimoniale.

Tabella dei coefficienti di cui al D.M. 12 luglio 2000

Per ciò che concerne il danno patrimoniale occorre specificare che la retribuzione annua lorda, sulla quale applicare il coefficiente, è rapportata ai seguenti limiti minimi e massimi: minimo 16.636,20 euro/anno, massimo 30.895,80 euro/anno (anno 2020 per il settore dell’industria).
Fanno eccezione gli artigiani e gli agricoltori che fanno riferimento a una retribuzione con-
venzionale fissa (pari alla retribuzione minima dei restanti lavoratori).
La rendita effettiva è pertanto pari a:

Rendita danno patrimoniale =
Retribuzione * Coefficiente * Grado di
invalidità (considerando min e max)

La rendita mensile è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef, così come
l’eventuale capitale.
Al fine di dare un’indicazione sulla tipologia dei danni biologici considerati nella fase di accertamento dell’invalidità, si riporta in seguito uno stralcio della tabella delle menomazioni (per il dettaglio fare riferimento al sito internet ufficiale dell’ente www.inail.it).

La rendita ai superstiti
La rendita ai superstiti è una prestazione che l’INAIL assegna al coniuge, ai figli legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle. Non è necessario nessun requisito per il coniuge e i figli fino a 18 anni, per i figli a carico fino ai 21 anni serve che frequentino la scuola superiore e non abbiano un lavoro retribuito; per figli a carico fino al 26° anno che frequentino l’Università e i figli oltre il 26 anno la totale inabilità; è assegnata
ai genitori se a carico e conviventi, così come per i fratelli e le sorelle. In base alla legge di
stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del 50% al coniuge/unito civilmente, 20% a ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i genitori. In caso di lavoratore single la rendita viene percepita per il 20% dai genitori e 20% dai fratelli e sorelle. La somma delle rendite non può superare il 100% di quanto spettante al lavoratore. La rendita è mensile e rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione Irpef.

L’INAIL eroga inoltre:
• un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute.
Dal 1° gennaio 2019 la legge di bilancio ha innalzato tale importo, che attualmente è
pari a 10.050 euro.
• uno speciale assegno continuativomensile al coniuge e ai figli superstiti, pari a una quota
parte della rendita per inabilità permanente con grado di menomazione all’integrità psicofisica/danno biologico non inferiore al 48%, nel caso in cui il titolare di tale rendi-
ta sia deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale;
• benefici economici a carico del fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, quali una prestazione “una tantum” commisurata al numero dei
familiari superstiti (un superstite – 4.000 euro; due superstiti – 8.000 euro; tre superstiti – 12.000 euro; e l’anticipazione della rendita ai superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Assegno di incollocabilità
I titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 20% e di età non superiore
ai limiti pensionabili, se dichiarati incollocabili, possono chiedere all’INAIL un assegno
di incollocabilità. L’assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo
alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato. L’importo dell’assegno è di € 263,37 mensile (luglio 2020) ed è rivalutato annualmente.

Assegno per assistenza personale e continuativa
Il lavoratore assicurato che ha riportato un grado di inabilità del 100% a causa delle menomazioni previste dalla legge può chiedere all’INAIL un assegno mensile a integrazione della rendita, per l’assistenza personale continuativa. L’importo è di € 547,75 mensili (luglio 2020).

Non cumulabilità di rendite e pensioni
È importante rilevare, come più volte ribadito nei precedenti appuntamenti, che le pensioni d’invalidità o d’inabilità non possono essere cumulate con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa. In pratica,
se un incidente sul lavoro causa la rendita infortunistica, sono esclusi per ciò stesso i trattamenti di invalidità e inabilità. Tuttavia, nel caso in cui la rendita INAIL sia d’importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall’INPS la differenza tra le due
prestazioni. Il divieto di cumulo non si applica quando è corrisposto un indennizzo in capitale per l’inabilità permanente, come nel caso in cui la rendita, dopo un decennio dalla data della sua costituzione, viene liquidata in capitale. La legge dispone infatti che, qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all’infortunato risulti determinato in maniera definitiva in misura superiore al 10% e inferiore al 16%, venga corrisposta, a estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale dell’ulteriore rendita spettante.

A integrazione delle prestazioni previste dalla previdenza obbligatoria e dall’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, il welfare state concede a tutti i cittadini residenti, a prescindere dalla posizione lavorativa e dal versamento di contributi, una serie di prestazioni assistenziali nei casi di invalidità permanenti causate da incidenti o malattie.
Importante inoltre quanto fatto rilevare nei capoversi precedenti, il Ministero delle Finanze ha considerato escluse dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali tutte le prestazioni che presentano natura di reintegrazione del danno alla salute e della perdita
o diminuzione dell’attitudine al lavoro, in quanto costituiscono erogazioni a carattere puramente risarcitorio. In altre parole, la rendita INAIL non è assoggettata a tassazione di alcun tipo e natura, in quanto non considerata reddito ai fini tributari.

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