di Giulia Provino
Per la successione e donazione di attività finanziarie a neoresidenti agevolati prevale il criterio speciale della territorialità. A nulla rileva la residenza dell’intermediario finanziario. Così le Entrate con risoluzione 12/2021 sulla tassazione di attività finanziarie offerte a persone fisiche che beneficiano del trattamento fiscale agevolato a favore dei neo-residenti (art. 24-bis, Tuir). I redditi corrisposti da Stati o soggetti esteri ai neo residenti che fruiscono dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis non perdono la caratteristica di redditi di capitale di fonte estera e mantengono le agevolazioni fiscali non solo se sono riscossi all’estero, ma anche se le attività finanziarie estere, da cui derivano sono (come nel caso in esame) oggetto di contratto di custodia con intermediari italiani; contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero; un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Lps), quando la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata a intermediari italiani. Le imprese di assicurazione estere operanti in Lps non sono soggette a imposta sulle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da residenti e all’imposta sostitutiva sul valore dei contratti assicurativi. Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria realizzati dai soggetti neo residenti, questi per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia. Di conseguenza, se le attività non sono detenute in un conto di deposito presso intermediario italiano, si applicherà l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Circa le imposte di successione e donazione, i beneficiari del 24-bis scontano la tassazione su beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o donazione. Riguardo al criterio di territorialità prevale il criterio speciale e non rileva che le attività finanziarie estere siano oggetto di contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra soggetto agevolato e intermediario finanziario residente in Italia o estero con stabile organizzazione in Italia.
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