IL VOSTRO QUESITO

Polizza incendio stipulata in data 14/09/1998 avente scadenza il 30/06/2006 – quindi per una durata iniziale di oltre 7 anni – e dal 2006 poi tacitamente rinnovata di anno in anno.
L’art. 7 delle CGA prevede un termine per la disdetta di almeno tre mesi prima della scadenza.
Ora, alla luce delle nuove norme (Decreto Bersani e seguenti), il contratto è disdettabile con preavviso di 60 giorni così come oggi previsto dall’art. 1899 del codice civile oppure rimangono ferme e valide le condizioni contrattuali?

L’ESPERTO RISPONDE

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