Nelle ipotesi in cui la curatela fallimentare subentri nella richiesta del danno patrimoniale subito dal fallito in un sinistro stradale, e sia stata accertata una corresponsabilità nella relativa causazione, anche il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, dallo stesso danneggiato subito, deve essere attribuito alla curatela stessa in misura inferiore, ricalcolato sulla base delle ascritte percentuali di colpa, e quindi con minore esborso da parte della Compagnia.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 26/09/2019 n. 23983