Va esclusa la responsabilità dell’Ente custode allorché i danni conseguenti a una caduta siano ascrivibili unicamente alla condotta del danneggiato.
Nel caso oggetto di decisione, la strada risultava ben illuminata e il tombino in cui era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, e, comunque, risultava visibile.
L’incidente si era verificato esclusivamente perché l’attore si era distratto a guardare alcune vetrine e non aveva posto attenzione al marciapiede e alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle vicine strisce pedonali.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 10/10/2019 n. 25436