Le norme di cui all’art. 32, comma 3-ter e quater, d.l. n. 1/2012 (convertito in l. n. 27/2012), che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non violano precetti costituzionali.
Le norme citate non pongono infatti limiti ai mezzi di prova né alla risarcibilità del danno; esse semplicemente affermano un principio già proprio del sistema e cioè che è risarcibile solo un danno dimostrato ragionevolmente, mentre non lo sono i danni solo ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili, ma non probabili.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 16/10/2019 n. 26249