FRODI ASSICURATIVE
La sentenza n. 44581 del 31.10.2019 della Cassazione risolve finalmente il problema interpretativo che per anni ha impegnato dottrina e giurisprudenza
Autore: F. Sulis e MR. Oliviero
ASSINEWS 316 – febbraio 2020
Con una sapiente e ragionata interpretazione giuridica, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato con la sentenza n. 44581 del 31.10.2019 che anche in presenza di falsa certificazione medica prodotta da un terzo trasportato in un sinistro stradale all’insaputa dell’assicurato si è in presenza di una frode assicurativa.
Per risolvere l’annoso dilemma esegetico era preliminarmente necessario cercare di capire quale reato configurasse esattamente la condotta fraudolenta di un soggetto non assicurato:
• truffa a norma dell’articolo 640 del codice penale, che potrebbe anche essere ai danni dell’ignaro e non partecipe assicurato, visto che sua è la polizza del veicolo ove il terzo trasportato viaggiava e potenzialmente su di lui ricadono gli effetti?
• frode assicurativa, ai sensi dell’articolo 642 del codice penale, che vede come persona offesa la compagnia assicuratrice, atteso che nei suoi confronti e per ottenere un indennizzo verrà prodotta la falsa certificazione?
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