Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/1994, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata.
Cassazione civile sez. lav., sentenza del 18/10/2019 n. 26614