È da escludersi che l’occupante dell’immobile cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., posto che tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa.

Ciò detto, e posto che alla fattispecie è riferibile, per contro, l’art. 1588 c.c. si applica chiaramente il comma secondo di tale norma, che rende il conduttore responsabile (nei riguardi del locatore) dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 14/10/2019 n. 25779

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