Nel risarcimento del danno del terzo trasportato derivante da sinistro stradale, laddove sussiste la responsabilità dell’assicurato, sussiste anche quella dell’assicuratore ed è, pertanto, possibile che questi sia sottoposto all’esercizio del diritto di surroga.
La solidarietà tra assicuratore per la RCA e assicurato, infatti, è una solidarietà sbilanciata o imperfetta, a tutela della finalità sociale che essa è chiamata ad assolvere.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 17/10/2019 n. 26300