Per i giudici di legittimità stop al licenziamento se la sicurezza in azienda è compromessa
L’assenza non è conteggiata se il datore è responsabile
Pagina a cura di Daniele Bonaddio

Le assenze dovute per infortunio o malattia professionale non sono computabili nel cosiddetto «periodo di comporto» qualora il datore di lavoro non osservi le regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, laddove il lavoratore dovesse assentarsi dal lavoro per l’intera durata del periodo di comporto, in genere pari a 180 giorni, il datore di lavoro non può legittimamente procedere al licenziamento. Quindi, in tutti i casi in cui sussiste una responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ., i giorni non lavorati possono essere detratti dal periodo di comporto. A specificarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020.

Il caso. La vicenda portata all’attenzione della Corte di cassazione riguarda una lavoratrice licenziata per superamento del cosiddetto «periodo di comporto», ossia la durata massima entro cui il dipendente può assentarsi dal posto di lavoro senza essere espulso.
Al riguardo, la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Busto Arsizio, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società poiché riteneva giustificata la protratta assenza della lavoratrice dal posto di lavoro in considerazione della sussistenza di un nesso di causalità tra infortunio sul lavoro subito (caduta sul pavimento del punto vendita ove era adibita) e assenza per malattia.
I giudici di merito, pertanto, ordinavano la reintegra nel posto di lavoro della lavoratrice, ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 7 della legge 300/1970 (c.d. «Statuto dei Lavoratori).
Il datore di lavoro, però, impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

La difesa. La società lamentava che i giudici di secondo grado non avessero tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le assenze dovute per infortunio o malattia professionale sono riconducibili all’ampia e generale nozione di malattia, contenuta nella disposizione codicistica, e sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, salva responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. che, a detta del ricorrente, non è stata accertata.
Inoltre, secondo il datore di lavoro, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente un nesso causale tra l’infortunio (ove la lavoratrice aveva riportato una contusione all’anca sinistra) e le assenze (conseguenti a una malattia rara, l’algodistrofia, della caviglia sinistra su base post traumatica) nonostante la diagnosi della patologia alla caviglia fosse stata effettuata solamente dopo 18 giorni dall’evento-infortunio e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

La sentenza. I giudici della Suprema corte hanno accolto i motivi di ricorso del datore di lavoro. Secondo gli ermellini, infatti, le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto è necessario che, in relazione a essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
Nello specifico, affinché le assenze del lavoratore non si computino nel periodo di comporto non è sufficiente che l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa.
È necessario, quindi, che si verifichi un’adempienza contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., per non aver posto in essere le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
La contrattazione collettiva, hanno concluso i giudici di legittimità, può tuttavia in modo del tutto legittimo escludere dal computo delle assenze ai fini del periodo di comporto quelle dovute a infortuni sul lavoro, in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata.

Il periodo di comporto. Il «periodo di comporto» è un periodo di tempo in cui il lavoratore, nonostante si trovi nell’impossibilità di prestare la propria attività lavorativa, conserva comunque il posto di lavoro. Durante tale arco temporale, quindi, il lavoratore gode di particolari tutele che non permettono al datore di lavoro di poter procedere con il licenziamento. Le uniche eccezioni, in tal senso, si hanno nel caso della giusta causa o in caso di giustificato motivo oggettivo, ossia il dipendente, per via della sua malattia che si è aggravata, risulti inidoneo alla mansione specifica.
La durata è subordinata a diversi fattori. Innanzitutto bisogna stabilire la categoria legale del lavoratore, ossia operaio o impiegato. Per questi ultimi, l’art. 6 del regio decreto 1825/194 stabilisce espressamente che il periodo di comporto è di:

3 mesi, se l’anzianità di servizio è inferiore a 10 anni;

6 mesi, se l’anzianità di servizio è superiore a 10 anni.
Tali termini, come anticipato, valgono solo se il Ccnl applicato non prevede condizioni più favorevoli al lavoratore.
Per gli operai, invece, il periodo di comporto per malattia è fissato unicamente dal contratto collettivo. Nel Ccnl terziario commercio-Confcommercio, per esempio, è stabilito che il periodo di comporto abbia una durata pari a 180 giorni. Una volta trascorso il periodo di comporto, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di preavviso e di anzianità.
© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7