Nella responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso oggetto di decisione, il pedone aveva attraversato, in piena notte, una strada a scorrimento veloce, ponendo in essere una condotta assolutamente imprevedibile e pericolosa.
Cassazione civile sez. III, sentenza dell’8/10/2019 n. 25027