Mancata impugnazione di decisioni
di Andrea Magagnoli
Mancata impugnazione, responsabile l’avvocato nel solo caso di probabile accoglimento. Se il legale omette d’impugnare un provvedimento sfavorevole al proprio assistito è responsabile per il danno cagionato, nel caso in cui il giudizio avrebbe avuto un diverso esito nel successivo grado.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 31187/2019. Il caso di specie trae origine dalla condanna da parte della Corte di appello di Lecce di un legale che aveva omesso di informare il proprio assistito circa l’emissione di una sentenza nei suoi confronti; impedendogli pertanto di proseguire il giudizio in sede di appello che con tutta probabilità avrebbe avuto un altro esito consentendogli pertanto di evitare un notevole danno conseguente alla perdita di un proprio diritto. Il legale condannato ricorreva allora per Cassazione, deducendo in apposito motivo di ricorso la mancata prova circa l’esito positivo del giudizio in sede di appello.
Pertanto non vi era alcuna dimostrazione circa la presenza del danno asseritamente patito dal proprio assistito che non avrebbe pertanto avuto il diritto ad alcun risarcimento. Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso da parte dei giudici della Corte suprema. I quali osservano, innanzitutto, che in atti era stata raggiunta la prova positiva circa l’omessa informazione dell’ avvenuto deposito della sentenza; tuttavia nel caso di specie difetta un ulteriore elemento necessario per potere ritenere configurabile una eventuale responsabilità del legale. Accanto alla prova dell’omissione da parte del legale, che potenzialmente potrebbe portare alla lesione dei diritti dell’assistito, è infatti necessaria la prova dell’esito positivo dell’impugnazione. Solo in tale caso, osservano i giudici, si raggiunge la certezza della lesione del diritto dell’assistito, e solo in tale caso scatta l’obbligo risarcitorio per il legale che ha comunque tenuto una condotta negligente e imperita.
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