di Ermanno Comegna
Arriva un regime di aiuto organico a favore delle aziende agricole, delle imprese attive nella commercializzazione e trasformazione delle materie prime agricole, delle aziende agrituristiche e di quelle impegnate nelle attività connesse al settore primario che hanno subito danni alla produzione, alle strutture ed ai macchinari per effetto di calamità naturali. A istituirlo è un decreto Mipaaf del 26/11/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 34, dell’11 febbraio 2020 (si veda ItaliaOggi di ieri).
Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione degli aiuti pubblici, comunitari, nazionali e regionali, a favore delle imprese danneggiate da eventi come le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d’aria, gli uragani, gli incendi di origine naturale, il sisma e le eruzioni vulcaniche.
La copertura finanziaria degli interventi e l’erogazione degli indennizzi avvengono attraverso il ricorso a cinque diversi strumenti di finanziamento che sono il fondo di solidarietà nazionale di cui al dlgs 102 del 2004, il fondo per le emergenze nazionali previsto nell’ambito delle disposizioni in materia di protezione civile, il fondo di solidarietà dell’Unione europea, istituito per integrare gli Stati membri nell’esecuzione degli interventi di natura emergenziale, gli strumenti finanziari utilizzati per l’accesso al credito agevolato e, infine altre eventuali risorse finanziarie che dovessero essere attivate a seguito di provvedimenti nazionali, regionali e delle province autonome.
Il regime di aiuto per coprire i danni da calamità naturali delle imprese agro-alimentari e di quelle attive nei settori connessi entrerà in vigore il giorno in cui il Mipaaf riceverà la notifica del numero di identificazione da parte dei servizi comunitari.
I contributi pubblici saranno erogati a favore delle imprese colpite da eventi che si sono verificati fino a tre anni prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale. Pertanto, qualora, ad esempio, la Commissione notificherà il numero di identificazione a giugno 2020, saranno considerati ammissibili i danni che si sono verificati dal mese di giugno 2017 in avanti.
La concessione del sostegno pubblico è subordinata al riconoscimento formale della calamità naturale da parte della regione interessata (declaratoria) ed alla esistenza della relazione diretta tra l’evento ed il danno economico subito dall’impresa.
L’intervento non si limita a indennizzare la mancata produzione dell’anno nel quale si è verificato l’evento catastrofico avverso, ma copre anche altri ambiti ed eroga un sostegno per la riparazione degli immobili produttivi e dei beni strumentali danneggiati, per i danni subiti dalle scorte, per l’acquisto o il noleggio di impianti temporanei localizzati. Inoltre, il regime di aiuto finanzia i costi per la costruzione, l’acquisto ed il miglioramento dei beni immobili nel caso di delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva.
Nel caso delle imprese agrituristiche e delle attività connesse all’agricoltura, tra i danni oggetti di indennizzo rientra pure la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività, per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Ai fini della quantificazione dei costi ammissibili al contributo pubblico, si ricorre alla valutazione di un esperto indipendente accreditato o ad una impresa di assicurazione. L’aiuto copre il 100% del danno subito, sempre che sono rispettate le condizioni previste dalla normativa e, prima fra tutte, la casualità diretta tra evento calamitoso e danno economico subito dall’impresa.
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