L’attività di accertamento svolta dalla compagnia di assicurazione non può essere considerata investigazione difensiva preventiva ex art. 391nonies cod. proc. pen., ma semplice approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato, ai fini delle determinazioni di cui all’art. 148 del TU delle Assicurazioni.
Tale approfondimento, si è svolto prima dell’iscrizione della notizia di reato, sicché le dichiarazioni rese dagli odierni imputati in quella sede, all’evidenza non dovevano essere assunte con modalità garantite.
Sul punto la Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza secondo la quale le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva, e non trovando, pertanto, in relazione a esse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis codice procedura penale.
Tali dichiarazioni, nel caso di specie, devono essere inquadrate come confessione stragiudiziale, sicché esse assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che l’immette nel processo.
Può pertanto essere affermato che il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 novembre 20178 n. 53770