Il tempo massimo, per chiedere un risarcimento danni in sèguito a un incidente stradale, è di due anni ogniqualvolta i danni sono conseguiti alla circolazione stradale di un veicolo, intesa nell’ampia accezione indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte, e, quindi, in particolare, non soltanto nel caso di scontro tra due o più veicoli in movimento, ma anche nel caso di sinistro occorso ad un solo veicolo per qualsivoglia ragione.
E ciò a prescindere che la dinamica del sinistro sia complessa o pacifica, proprio perché la ratio dell’art. 2947 comma 2 c.c. è quella di garantire che l’accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta.
Invero, la prescrizione biennale, prevista dalla richiamata disposizione codicistica, è applicabile in tutte le ipotesi di danni prodotti dal fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo, né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente a integrare l’ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del mezzo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 novembre 2018 n. 31003