Quando per norma collettiva, il datore abbia l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, l’obbligo è adempiuto con la stipulazione; e in particolare, ove la norma non lo preveda specificamente, il datore non ha l’accessorio obbligo di comunicare al lavoratore la stipulazione e il contenuto del contratto stesso.
Di conseguenza, il lavoratore che intenda far propri gli specifici diritti previsti dalla norma collettiva, ha l’onere di prenderne tempestiva conoscenza.
E il fatto che al lavoratore non sia stata comunicata l’esistenza del contratto di assicurazione stipulato a suo favore e del termine di prescrizione ivi previsto è irrilevante.
Non rileva nella presente fattispecie l’orientamento di cui a Cass. n. 8670/2009 secondo cui, nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente ha l’obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l’assicurato sia dell’esistenza dell’assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all’esercizio del diritto al pagamento dell’indennizzo, trattandosi di principio affermato con riferimento alla figura, in generale, del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e, pertanto, non pertinente al caso concreto, in cui l’obbligo di stipulare la polizza trova la propria fonte in una previsione contrattuale collettiva e cioè in una norma conosciuta o conoscibile, con impiego di ordinaria diligenza, dal lavoratore che da essa sappia essere regolato il proprio rapporto (come nella specie, stante il riferimento al C.C.N.L. per i dirigenti delle aziende industriali contenuto nel contratto individuale di lavoro, secondo quanto specificamente accertato dalla Corte di merito).
Il contraente, ai sensi dell’art. 1891, 2. comma, cod. civ., non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo; con la conseguenza che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi ad attivarsi nell’interesse dell’assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest’ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 15 novembre 2018 n. 29422