Ma alcuni uffici delle Entrate applicano una penale che va dal 200 al 400 per cento
Denuncia sostitutiva dei premi con sanzioni ridotte
di Matteo Monaldi
Denuncia sostitutiva, con sanzioni soft, per l’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 1216/61, qualora le imprese di assicurazioni procedano a sostituire l’eventuale denuncia errata entro novanta giorni dal termine di presentazione previsto per legge e non la sanzione dal 200 al 400% come applicata da alcuni uffici delle Entrate. Le assicurazioni nazionali, le imprese estere stabilite in Italia nonché le assicurazioni straniere, sia che si avvalgano di un rappresentante fiscale in Italia sia che operino direttamente (avendone i requisiti), sono tenute a presentare «entro il 31 maggio di ciascun anno (…) la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente» (art. 4-bis, commi 5 e 6-bis, legge 1216/61). Sulla base di tale denuncia, quindi l’amministrazione finanziaria, procederà, entro il 15 giugno, a liquidare in via definitiva l’imposta dovuta per l’anno precedente (art. 9, legge 1216/61).
Con risoluzione 80/E del 2010, l’Agenzia ha chiarito che anche con riferimento all’imposta sulle assicurazioni i contribuenti possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del dlgs 472/1997 anche «nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele». Orbene con la circolare 42/E del 2016, in tema di ravvedimento operoso, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che «in caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (…) la sanzione configurabile – e dunque quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento – (…) è quella di cui all’art. 8 del dlgs 471/1997 concernente le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni».
Tale disposizione prevede l’applicazione di una sanzione da euro 250 a euro 2 mila, per le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un’ipotesi di infedele dichiarazione. A detta delle Entrate, tuttavia, proprio nell’ambito di tale disposizione sanzionatoria «può ascriversi quella dell’infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine». Ciò posto pertanto le imprese di assicurazione, qualora avessero presentato una denuncia errata, possono presentare entro novanta giorni una denuncia sostitutiva versando la sanzione di euro 250 ridotta a 1/9 ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) bis del dlgs 472/97, ferma restando però la necessità di regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento versando la sanzione del 30% congruamente ridotta.
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