di Maurizio Bufi – presidente Anasf
Nell’intervento pubblicato nella rubrica Contrarian il 1° di febbraio, intitolato Attenzione ai ritocchi improvvisi del decreto Legge Carige , il presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani, nell’illustrare una serie di considerazioni sulle recenti prospettive di riforma del sistema bancario, rivolge alcuni riferimenti alla categoria professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che necessitano di alcuni chiarimenti. Anzitutto laddove si afferma una presunta discriminazione dei dipendenti bancari rispetto ai consulenti finanziari agenti, per quanto riguarda la remunerazione e gli eventuali conflitti di interesse.
Altra imprecisione riguarda il regime di responsabilità tra intermediario preponente e consulente finanziario. In particolare, nel commentare alcune recenti proposte di emendamento presentate in occasione della conversione in legge del decreto per affrontare la crisi di Carige , l’Autore lascerebbe intendere una disparità di trattamento nei sistemi retributivi dei dipendenti bancari, da un lato, e dei consulenti finanziari, dall’altro, a svantaggio dei primi, omettendo così la presenza, ormai consolidata, di uno specifico sistema di regole di derivazione europea, alla cui trasposizione nel nostro Paese anche Anasf ha dato un contributivo fattivo. Mi riferisco in particolare alla Circolare di Banca d’Italia che, nel recepire la direttiva europea Crd IV, nel 2013 ha ridisegnato le politiche e le prassi di remunerazione di banche e gruppi bancari all’insegna dei principi di solidità patrimoniale e di correttezza, armonizzando così le regole del gioco per tutti gli operatori del settore.
Le disposizioni di Banca d’Italia contengono infatti dei presidi che valgono per le reti, sia interne che esterne di cui gli intermediari si avvalgono nei rapporti con i risparmiatori, che devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela e non basarsi su meri obiettivi commerciali. Criteri che valgono quindi sia per i dipendenti bancari che per i consulenti finanziari, senza distinguo di alcuna sorta. Principi guida che, nel caso dei consulenti finanziari, vengono anzi rafforzati attraverso ulteriori regole ad hoc che, tenendo conto delle peculiarità della figura professionale, prevedono meccanismi retributivi volti a favorire il rispetto delle norme e la tutela della clientela.
Nell’intervento di Sforza Fogliani si sostiene altresì che «le banche rispondono comunque, nei confronti del risparmiatore, dell’operato dei loro dipendenti, ma non dell’operato dei promotori, siccome (considerati) liberi professionisti». Un’affermazione che omette per intero uno dei cardini del quadro normativo di riferimento della professione del consulente finanziario (ex promotore finanziario), ovvero quel particolare regime di responsabilità, previsto dal Testo Unico della Finanza, che vede l’intermediario preponente, con cui il professionista ha un mandato di agenzia, chiamato a rispondere in solido degli eventuali danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche nel caso di danni a rilevanza penale. Un elemento di tutela del risparmio che da sempre caratterizza l’attività del consulente finanziario e che, come tale, è un aspetto imprescindibile in relazione all’obiettivo di garantire un’effettiva protezione degli investitori. (riproduzione riservata)
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