Gli importi 2019 in una circolare Inps. Per i commercianti c’è l’aliquota rottamazione
Sale il minimale di reddito per il calcolo dei contributi
di Leonardo Comegna
L’aumento della contribuzione dovuta per il 2019 a carico degli artigiani e commercianti, un minimo di 40 euro, farà sentire i suoi effetti il prossimo mese di maggio. La modesta lievitazione del carico contributivo delle due categorie di autonomi è dovuta solo ai parametri di riferimento. Ciò in quanto l’aliquota contributiva, in seguito al «Salva Italia» (art. 24, comma 22, della legge n. 214/2011) ha già raggiunto, attraverso un percorso graduale, la vetta programmata del 24%. Il quadro dei contributi dovuti quest’anno è indicato dall’Inps nella circolare n. 25/2019.
Aliquota a regime. Come detto, con la riforma Monti-Fornero l’aliquota contributiva degli artigiani ed esercenti è fissata al 24%. La quota dei commercianti è leggermente più elevata, in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (maggiorazione che sarebbe dovuta scadere al 31 dicembre 2018, ma che grazie alla nuova Legge di Bilancio è stata resa permanente), destinata al fondo per la cosiddetta «rottamazione negozi», che interviene nei confronti dei soggetti che cessano l’attività (e restituiscono la licenza), riconoscendo loro un indennizzo, pari al minimo di pensione, sino al compimento dell’età di vecchiaia.
Valori 2019. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale. Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2018 (modello Unico 2019). I versamenti che saranno effettuati a partire dal mese di maggio, costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2018) andrà operato nella primavera del 2019. Per via del tasso d’inflazione indicato nell’1,1%, il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps sale da 15.710 a 15.878 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità 7,44 euro, è dunque così articolato:
* artigiani: 3.819 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.414 per i collaboratori under 21).
* commercianti: 3.833 per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.428 per i collaboratori under 21).
Per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo si attesterà a 78.572 euro, ricavato dalla prima fascia del cosiddetto «tetto» di retribuzione pensionabile (47.143) maggiorato di 2/3. Occorre precisare inoltre che l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva stabilita per i dipendenti quando superano il tetto, interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2019 anche loro devono versare il 24 o 24,09% del reddito d’impresa fino a 47.143 euro («tetto» pensionabile), ed il 25% o 25,09% sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 78.572 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l’anno 2019 risulta invece pari a 102.543 euro.
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