ANTIRICICLAGGIO/ Provvedimento dell’Ivass stabilisce le regole
Polizze sproporzionate, via alle segnalazioni
di Valerio Stroppa
Stretta antiriciclaggio per le assicurazioni. Previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di specifici «alert», come per esempio importi sproporzionati delle polizze rispetto alla situazione economica del sottoscrittore oppure prodotti acquistati da persone già oggetto di precedenti segnalazioni alla Uif. In tutti gli altri casi la compagnia assicurativa, anche attraverso i propri agenti e rete distributiva, dovrà valutare ogni «indice reputazionale» (comunque acquisito, pure via internet o dalla stampa) relativo al cliente, nonché la presenza di strutture «opache» quali fiduciarie, trust o società interposte volte a ricercare l’anonimato dei titolari effettivi. Introdotto per le compagnie l’obbligo di definire una policy di gruppo che individui, in modo analitico e motivato, le scelte da compiere per la valutazione delle operazioni, dividendo i compiti tra l’organo amministrativo (criteri generali da seguire) e alta direzione (decisioni operative).
Il tutto sempre facendo riferimento al principio di proporzionalità e all’approccio basato sul rischio. È quanto prevede il regolamento Ivass n. 44 del 12 febbraio 2019, che l’autorità di vigilanza ha emanato in attuazione dell’articolo 7 del dlgs n. 231/2007, come modificato dal dlgs n. 90/2017. L’istituto ha tenuto conto anche degli orientamenti congiunti emanati nel 2018 dalle autorità di vigilanza europea (Eba, Esma ed Eiopa) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica. Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° maggio 2019, riordina l’intera materia, mandando in soffitta i regolamenti nn. 41/2012 e 5/2014. Particolare attenzione viene dedicata al sistema di internal audit. Oltre a «promuovere la cultura del controllo interno», le compagnie dovranno strutturarsi in modo da garantire idonei presidi antiriciclaggio. Il responsabile di tale funzione, dotato di piena indipendenza, dovrà interloquire con gli organi amministrativi e di controllo, relazionando periodicamente. Il responsabile delle segnalazioni sospette (Sos) avrà tra gli altri il compito di tenere traccia di tutte le valutazioni effettuate, anche in caso di mancato invio del fascicolo all’Uif. Gli obblighi si estendono ai broker che collocano prodotti assicurativi per conto di una o più compagnie. Nelle procedure di adeguata verifica viene confermato l’obbligo di acquisire il documento d’identità del cliente. Non così per il beneficiario della polizza vita: all’atto della designazione è richiesta solo l’acquisizione di dati anagrafici, la verifica d’identità avverrà alla liquidazione o all’adeguata verifica.
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