Pagine a cura di Daniele Cirioli
Partita l’operazione «Ape volontario». Con notevole ritardo sulla tabella di marcia, la novità della legge Bilancio 2017 (legge n. 232/16), cioè l’anticipo pensionistico («Ape»), «volontario» (per distinguerlo da quello «sociale», il cui costo è a carico dello stato), è in piena fase operativa, a disposizione di chi abbia necessità di un «reddito». L’Ape volontario è un «prestito» a tutti gli effetti, dello stesso tipo dei prestiti al consumo. Non può dirsi che sia un anticipo di pensionamento, perché non c’è sconto dei requisiti, né la sua liquidazione anticipata. Proprio perché è un prestito ha anche una (sorta) d’ipoteca (la pensione di vecchiaia) e un prezzo: interessi finanziari più premio di assicurazione contro il rischio premorienza più una commissione al fondo di garanzia dello stato.
All’Ape volontario può avere accesso chi ha almeno 63 anni e non ancora l’età per la pensione di vecchiaia, così da ottenere un anticipo sulla pensione per un periodo massimo di 43 mesi (che è il periodo di 3 anni e 7 mesi che manca a chi ha 63 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, fissato a 66 anni 7 mesi). A ciò può aggiungersi un eventuale finanziamento supplementare in caso d’incremento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (cosa che accadrà nel 2019, quando salirà a 67 anni). L’Ape intascata con i relativi costi vanno rimborsati a rate mensili, in 20 anni (dunque 240 rate), una volta che si comincerà a intascare la pensione di vecchiaia.
L’operatività va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, grazie alla proroga di un anno (2019) prevista dalla legge Bilancio 2018. La disciplina è arrivata a ottobre 2017, con dpcm n. 150/17, che contiene cinque allegati (modelli per fare domanda): di certificazione del diritto all’Ape volontario; di Ape volontario (sono tre); di pensione di vecchiaia legata all’Ape volontario. Il 13 febbraio l’Inps ha messo online il simulatore e pubblicato le istruzioni con la circolare n. 28/2018.
Requisiti e condizioni. L’«Ape volontario» può essere richiesto da tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti), parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps. Sono esclusi i professionisti iscritti a casse di previdenza. Il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 63 anni; b) accredito di almeno 20 anni di contributi; c) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi (si veda tabella); d) importo della pensione di vecchiaia, al netto della rata di ammortamento del prestito Ape richiesto, non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Inps.
All’Ape non possono avere accesso i pensionati diretti, cioè coloro che già siano titolari di una pensione da lavoro. Per contro, possono richiederlo i titolari di pensione indiretta: ad esempio, chi ha già una pensione di reversibilità del coniuge passato anzitempo a miglior vita. In caso di liquidazione di una pensione diretta nel periodo di percezione dell’Ape, il prestito è interrotto. Per fruire dell’Ape non è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro che sia eventualmente svolta.
Come si richiede. Per richiedere l’Ape sono necessarie tre domande, da presentare in due tempi. La prima serve come richiesta della certificazione del diritto all’Ape, presupposto indispensabile per avere titolo al prestito pensionistico. La seconda è la domanda vera e propria di Ape e va presentata necessariamente insieme alla domanda di pensione di vecchiaia (la terza), la cui efficacia resta però condizionata all’accesso al finanziamento.
La certificazione del diritto all’Ape. La prima domanda va presentata all’Inps attraverso il portale internet, direttamente dall’interessato o tramite patronato al quale l’interessato abbia rilasciato formale delega (verificata dall’Inps). La domanda va predisposta secondo il modello dell’allegato 1 del dpcm.
Entro 60 giorni dalla ricezione, se i requisiti risultano soddisfatti, l’Inps comunica al richiedente la certificazione del diritto all’Ape, indicando altresì: a) la data di maturazione del requisito dell’età che consente di presentare la domanda di Ape, cioè il giorno a partire dal quale il richiedente può fare richiesta di Ape. È ovvio che può trattarsi anche di un giorno già passato; per esempio perché il richiedente ha già tutti i requisiti e le condizioni soddisfatte (in tal caso può richiedere gli arretrati); b) gli importi minimo e massimo della quota mensile di Ape ottenibile. Qualora non sia accertato il possesso dei requisiti, l’Inps comunica il rigetto della domanda.
Importi. Con la certificazione del diritto all’Ape, l’Inps comunica anche gli importi, minimo e massimo, della quota mensile di Ape ottenibile. Mentre l’importo minimo è fisso e stabilito in 150 euro, l’importo massimo è determinato dall’Inps in funzione dell’importo mensile della pensione di vecchiaia calcolata alla data della domanda di Ape, in base a queste percentuali:
75% dell’importo mensile della pensione, se la durata dell’erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
80% se la durata dell’erogazione è compresa tra 24 e 36 mesi;
85% se la durata dell’erogazione è compresa tra 12 e 24 mesi;
90% se la durata dell’erogazione è inferiore a 12 mesi (compresa tra 6 e 11 mesi).
In aggiunta ai predetti limiti si applica la condizione per cui l’importo della pensione di vecchiaia (al momento del pensionamento vero e proprio), al netto della rata di rimborso di Ape, non deve scendere sotto 710,38 euro (1,4 volte il minino Inps); se ciò si verifica, l’Inps non riconosce il diritto all’Ape. E non è tutto; infatti, fermo tutto ciò, è richiesto altresì che l’importo massimo della quota mensile di Ape ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di Ape, una rata mensile di rimborso del prestito che, sommata ad altre eventuali rate per prestiti già ricevuti dal richiedente, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile della pensione, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti con la separazione dei coniugi. In parole semplici, quest’ulteriore condizione mira a evitare che il richiedente, tra Ape, altri debiti, assegni di separazione e mantenimento dei figli, possa ritrovarsi in pensione con un trattamento (di vecchiaia) già pignorato!
La domanda di Ape e domanda di pensione. Chi riceva l’ok dell’Inps, cioè la certificazione del diritto all’Ape, deve inviare all’Inps la domanda di Ape unitamente a quella per la pensione di vecchiaia. La domanda di Ape (modelli allegati 2, 3 e 4 al dpcm) va sottoscritta con firma elettronica avanzata e presentata all’Inps con identità digitale Spid almeno di secondo livello. La domanda di pensione (modello allegato n. 5 al dpcm) ha un’efficacia condizionata al buon esito del contratto di prestito (Ape).
Arretrati. L’Ape ha generalmente decorrenza successiva alla domanda, tranne nel caso di lavoratori che vantino il possesso dei requisiti già dal 1° maggio 2017 (cioè dalla sua originaria decorrenza). Questi possono chiedere e ricevere gli arretrati. Per questo occorre fare domanda di Ape entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del dpcm, ossia entro il prossimo 18 aprile.
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