Qualora il credito cui rinuncia il socio sia derivante da un Tfm accantonato dalla società, è possibile evocare il contenuto della risoluzione numero 124/E del 13 ottobre 2017. In particolare, le Entrate osservano che appare evidente la volontà degli amministratori soci di apportare nuove risorse al patrimonio della partecipata, con il conseguente aumento del costo della partecipazione da essi detenuta. Tuttavia, dal momento che si è in presenza di crediti per il Tfm dovuto a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir.
Allo stesso modo, non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendosi verificare quelle distorsioni, dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (per esempio, per effetto di svalutazione), che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto in presenza di un’attività di impresa. Richiamando l’ordinanza di Cassazione n. 1335 del 26 gennaio 2016, si evidenzia ancora che la rinuncia del credito da parte del socio costituisce ( ) una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In altri termini, la rinuncia presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene comunque «utilizzato», sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Consegue quindi che, in caso di compensi di lavoro autonomo spettanti al socio, la rinuncia operata dal socio medesimo presuppone logicamente la maturazione e il conseguimento del credito vantato. Si tratta del c.d. incasso giuridico. Quindi, gli amministratori soci hanno rinunciato alle quote di Tfm accantonate dalla società patrimonializzando la stessa e, per conseguenza, i crediti rinunciati, che si intendono giuridicamente incassati, dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società Alfa Srl.. Il documento di prassi non lo precisa ma, dando per scontato che si verifichi l’incasso giuridico, si dovrà anche provvedere a effettuare le connesse ritenute previdenziali ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata Inps. Con riferimento, invece, al caso della rinuncia operata da amministratori non soci, sarà la società istante ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al Tfm nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato, mentre non si applica il principio dell’incasso giuridico. In tale ricorrenza, infatti, mancherebbe la volontà di accrescere patrimonialmente la società nella quale non si possiede alcuna interessenza; dunque, l’operazione si concretizza in una liberalità che deve essere assoggettata a imposizione, per bilanciare la deduzione passata del costo.
Fonte: