Requisiti meno severi per l’adeguamento degli edifici
di Cinzia De Stefanis
Dal 15 marzo 2018 in arrivo semplificazioni per i lavori di messa in sicurezza degli «edifici esistenti», anche al fine di incentivare l’utilizzo del sismabonus 2018. L’adeguamento antisismico degli edifici esistenti dovrà rispettare requisiti meno stringenti rispetto a quelli che saranno applicati alle nuove costruzioni. Per gli edifici in classe d’uso IV e per quelli in classe d’uso III di tipo scolastico è obbligatorio raggiungere un livello di sicurezza sismico pari al 60% di quello richiesto per l’adeguamento. Per edifici in classe d’uso III non di tipo scolastico e per quelli in classe II, quando si effettua un intervento di miglioramento è obbligatorio conseguire un incremento di sicurezza sismica pari ad almeno il 10% del livello richiesto per l’adeguamento. Queste alcune delle novità contenute nel decreto del 17 gennaio 2018 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42) del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle nuove norme tecniche delle costruzioni 2018 che contengono regole finalizzate al miglioramento sismico degli edifici esistenti attraverso il raggiungimento di parametri più realistici.
L’articolo 1, commi 2 e 3 della legge di stabilità 2017 (l. n. 232/2016) ha introdotto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate. Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Dal 2018 (articolo 1 , 3 comma, della legge 27/12/2017 n. 205 c.d. legge stabilità 2018 ), per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore; o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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