Credito d’imposta del 50% per le consulenze sulle Ipo
Pagina a cura di Bruno Pagamici

Quotazione agevolata per l’ammissione delle pmi ai mercati finanziari regolamentari. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (commi da 89 a 92 dell’art. 1), le piccole e medie imprese interessate potranno ottenere un credito d’imposta del 50% utilizzabile in compensazione, a valere sulle spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 per le operazioni di initial public offering (ipo), ovvero la procedura di ammissione all’interno di un mercato regolamentato o di sistemi multilaterali di negoziazione. Il bonus può essere concesso fino a un importo massimo di 500 mila euro e non è sottoposto né al limite annuale di 250 mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta, né al limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700 mila euro. L’agevolazione si inserisce nel più ampio progetto di sostegno alla capitalizzazione e alla crescita delle imprese medio piccole, avviato con l’introduzione nel panorama finanziario italiano dei Piani individuali di risparmio (Pir), nei confronti dei quali il legislatore è intervenuto con rilevanti incentivi fiscali sul lato della raccolta. Ora l’obiettivo è aumentare le possibilità di impiego dei fondi e degli strumenti Pir-compliant attraverso un contributo alle spese per l’accesso alla quotazione, il cui ammontare spesso rappresenta un ostacolo difficilmente sormontabile per le imprese di minore dimensione. Si tratta in pratica di proseguire nel procedimento virtuoso che, da un lato, aumenta la convenienza per gli investitori a incrementare i propri risparmi e, dall’altra, riduce significativamente il costo per la quotazione creando le condizioni per favorire l’ampliamento delle fonti di finanziamento delle imprese e sostenerne la crescita di lungo periodo.

Le risorse disponibili consentono di ipotizzare un obiettivo di ampliamento del mercato delle imprese quotate pari ad almeno 180 unità nei prossimi tre anni. Gli aspetti riguardanti le procedure di accesso, di esclusione e di concessione del beneficio, unitamente agli altri aspetti relativi alle condizioni necessarie per poterne usufruire (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e delle revoche, modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla legge), saranno definiti con un decreto del Mise entro il 30 aprile 2018.

Il credito d’imposta. Alle pmi la legge di Bilancio 2018 riconosce un credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Per l’individuazione delle pmi destinatarie dell’agevolazione, il legislatore rinvia espressamente alla definizione contenuta nella normativa europea (raccomandazione 2003/361/Ce). Quest’ultima prende in considerazione tre criteri: numero di occupati; fatturato annuo; totale di bilancio annuo.

In generale, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Più in particolare:

– piccole imprese sono le imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

– medie imprese sono le imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il credito d’imposta:

– è riconosciuto alle pmi che, successivamente al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato Ue o dello spazio economico europeo, a condizione che abbiano ottenuto l’ammissione;

– è attribuito, fino a un importo massimo di 500 mila euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino al 31 dicembre 2020, per ottenere l’ammissione;

– è utilizzabile (nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021) esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;

– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;

– non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;

– non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, Tuir);

– non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti: limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi (700 mila euro) ex articolo 34, legge 388/2000;

– è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno Ue e, in particolare, dalle disposizioni che disciplinano gli aiuti alle pmi per servizi di consulenza (art. 18, reg. Ue n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).

Costi della consulenza. I costi che l’emittente sostiene per il processo di quotazione su Aim possono essere raggruppati in due macro categorie: costi fissi di advisory e costi variabili di collocamento. I costi fissi sono espressi in funzione della struttura, dimensione e della complessità aziendale e, a prescindere dall’esito dell’operazione, includono tutte le consulenze specifiche necessarie per valutare la fattibilità di ipo (initial public offering) e supportare la società nel processo tra cui: studio di fattibilità di ipo, costi di advisory finanziario per il supporto all’imprenditore nel processo di ipo; due diligence (finanziaria e di business) e documento di ammissione da parte del Nomad (Nominated advisor); giudizio sul bilancio aziendale e comfort letter da parte della società di revisione, gestione della comunicazione finanziaria e delle investor relations da parte della società di comunicazione finanziaria e Ir, due diligence legale e fiscale e fee di listing verso Borsa italiana e Monte titoli.

I costi variabili si riferiscono al collocamento del titolo sul mercato e sono definiti come percentuale sulla raccolta complessiva di capitale Ops (Offerta pubblica di sottoscrizione, ovvero la possibilità data agli investitori di sottoscrivere azioni di nuova emissione) + Opv (Offerta pubblica di vendita, ovvero l’alienazione di azioni già esistenti e possedute dagli attuali azionisti). I costi variabili non sono inclusi nel credito d’imposta.

© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7