Per la nuova Rita basta l’autocertificazione dei requisiti
di Daniele Cirioli

Più facile avere la nuova Rita, versione modificata dalla legge Bilancio 2018. La richiesta della «rendita integrativa temporanea anticipata», infatti, non è più vincolata a un placet dell’Inps, come lo è stato fino al 31 dicembre 2017, e i requisiti possono essere provati con documenti o autocertificati. A spiegarlo è la Covip nella circolare n. 888/2018 di ieri, precisando altresì che è il lavoratore a fissare l’ammontare di montante contributivo da liquidare come Rita; che nel corso dell’erogazione della Rita il montante cala progressivamente continuando, tuttavia, a produrre rendimenti; che la cadenza del frazionamento non può essere superiore a tre mesi.

Rita strutturale. Diverse le novità della legge Bilancio che modificano la disciplina della Rita, introdotta dal 1° maggio 2017 solo in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) e resa, invece, strutturale (ora opera, infatti, senza più alcun termine). Come nel passato, anche dal 1° gennaio 2018 può essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione a contribuzione definita (la Rita non opera, invece, per i fondi pensioni a prestazioni definita). Anzi, la Covip precisa che la Rita può essere richiesta soltanto dagli iscritti a un fondo pensione in qualità di «lavoratori», cioè titolari di reddito di lavoro.

I requisiti. Due le ipotesi al ricorrere delle quali è possibile richiedere la Rita (si veda tabella):

a) in caso di cessazione dell’attività lavorativa e maturazione dell’età prevista per la pensione di vecchiaia entro cinque anni;

b) in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi e maturazione dell’età prevista per la pensione di vecchiaia entro dieci anni.

A riguardo, la Covip precisa che, diversamente dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre scorso, la sussistenza dei requisiti (si veda tabella) non è più vincolata al rilascio di apposita attestazione da parte dell’Inps. Quanto al requisito contributivo di 20 anni, inoltre, spiega che può essere provato mediante estratto conto integrato dell’Inps oppure dagli altri enti di previdenza cui appartiene il lavoratore richiedente la Rita. In ogni caso, resta ferma la possibilità dell’autocertificazione.

Pensione di vecchiaia. L’erogazione della Rita è possibile dalla richiesta fino all’età per la pensione di vecchiaia, in tutto per cinque o dieci anni a seconda delle ipotesi. La Covip spiega che il riferimento temporale è da farsi esclusivamente alla pensione «di vecchiaia», come richiesto dalla legge, dovendosi escludere la possibilità di prendere in considerazione altri tipi di pensionamento.

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