L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E diffusa ieri, fornisce chiarimenti e indicazioni per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 pubblicate dal ministero dell’Economia lo scorso ottobre.
La circolare illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra ministero, Agenzia delle entrate e le principali associazioni di categoria (Abi, Ania e Assogestioni).
Nel documento di prassi l’Agenzia affronta criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.
L’Agenzia interviene anche sui casi di cessione o rimborso prima dei cinque anni (la scadenza minima legata alla non imponobilità). In caso di dismissione prima di tale periodo o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.
In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.