L’intento è di estendere i termini della polizza piuttosto che di restringerli: quindi corretta l’attribuzione del massimo punteggio!
Singolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato che, con la decisione numero 657 del 31 gennaio 2018, conferma un’aggiudicazione di un appalto di lavori (importo a base d’asta di € 2.900.442,16 e da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), per le migliori condizioni della polizza RC decennale postuma offerta dall’aggiudicataria.
La “specificazione” di alcuni rischi deve intendersi come estensione della garanzia anche a quelle parti dell’edificio (impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali, facciata continua) e a quelle opere (costi di demolizione e sgombero) normalmente non contemplate dalle polizze assicurative e, comunque, non contemplate dagli schemi tipo di polizza di cui all’allegato del d.m. 12 marzo 2004 n. 123.
a cura di Sonia Lazzini
Vediamo i fatti:
il motivo del ricorso davanti al Tar, è il seguente:
l’aggiudicataria avrebbe prestato un impegno al rilascio di una polizza indennitaria non conforme alle previsioni del parag. 6) di pag. 21 del disciplinare di gara, perché avente un oggetto molto più limitato rispetto a quello richiesto, e nonostante ciò avrebbe ottenuto il punteggio massimo fissato per tale elemento di valutazione (10), anziché il punteggio di zero: il che avrebbe alterato le posizioni in graduatoria, in quanto il distacco tra l’aggiudicataria e la ricorrente è solo di n. 4,332 punti.
Questa la normativa di gara: “L’art. 11 del disciplinare di gara, attraverso cui è stato regolato il contenuto della busta “B – Offerta tecnico organizzativa e finanziaria”, ha previsto al parag. 6), “quale condizione più vantaggiosa per la stazione appaltante e quindi non obbligatoria”, l’impegno delle offerenti a stipulare “una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi”, con il limite di indennizzo, che il concorrente avrebbe dovuto indicare espressamente, compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00. La clausola de qua ha inoltre precisato che, in assenza di tale impegno o dell’indicazione del limite di indennizzo offerto, sarebbe stato attribuito un coefficiente pari a zero nel corrispondente criterio di valutazione dell’offerta”.
Orbene, la dichiarazione di impegno dell’aggiudicataria contiene, al punto 6), l’impegno a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione la polizza indennitaria decennale postuma per l’importo complessivo di € 1.000.000,00. Si specifica, poi, che tale polizza “garantirà le seguenti partite di copertura: Impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali, Costi di demolizione e sgombero, Facciata continua”.
L’adito Tar si trova d’accordo con il ricorrente:
Ritiene il Collegio di dover condividere l’assunto della ricorrente, per cui l’impegno prestato dall’aggiudicataria non è conforme a quello richiesto dall’art. 11, parag. 6), del disciplinare di gara, in quanto ne restringe considerevolmente l’oggetto, cosicché è illegittima l’attribuzione all’aggiudicataria, per detto elemento di valutazione, di un punteggio pari a 10 (v. la tabella “estensione termini garanzia”, all. 8 al ricorso), cioè del punteggio massimo fissato per tale voce dal disciplinare di gara (v. pag. 25), in luogo del coefficiente pari a zero, secondo quanto prescritto dal citato art. 11, parag. 6.
Deve, perciò, ritenersi che l’impegno assunto dall’aggiudicataria . abbia avuto ad oggetto la prestazione di una polizza indennitaria limitata ai rischi per le voci “impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali”, “costi di demolizione e sgombero”, “facciata continua”, con esclusione di ogni altra voce. Né, in contrario, ha alcun valore il richiamo al documento preliminare di polizza indennitaria decennale predisposto dalla compagnia per l’aggiudicataria, essendo detto documento privo della sottoscrizione di quest’ultima.
Il Consiglio di Stato ribalta il giudizio di primo grado.
Il motivo di appello è fondato.
La dichiarazione di impegno dell’ aggiudicataria. è del seguente tenore: “Dichiara … 6) di impegnarsi a stipulare con Primaria compagnia di assicurazione la Polizza Indennitaria Decennale Postuma per un importo complessivo di € 1.000.000,00 specificando che la stessa garantirà le seguenti partite di copertura: Impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali, costi di demolizione e sgombero, Facciata continua”.
La controversia si incentra sul significato della “specificazione” delle partite di copertura: si dibatte se l’impresa abbia voluto in questo modo limitare la garanzia ovvero estenderla; nel primo caso l’attribuzione del punteggio massimo (10 punti) a tale contenuto dell’offerta sarebbe effettivamente incongruo e la decisione della stazione appaltante ingiusta.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che con la “specificazione” dell’impegno,l’aggiudicataria abbia inteso limitare la copertura assicurativa solamente a taluni rischi (denominati “partite di copertura”), lasciandone fuori altri altrettanto rilevanti quali quelli relativi ai difetti strutturali dell’immobile, dell’involucro, dei pavimenti e rivestimenti interni e degli intonaci e rivestimenti esterni. In tal senso sarebbe il significato letterale dei termini utilizzati, considerato che “specificazione” ha un significato diverso da quello dei termini “aggiunta”, “integrazione” ed “estensione” che l’impresa avrebbe potuto utilizzare qualora avesse inteso estendere i rischi coperti dalla polizza. Quando, allora, le espressioni letterali utilizzate nell’atto negoziale consentono di pervenire ad una interpretazione chiara ed univoca l’interprete deve arrestarsi ad esse, potendo e dovendo far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici solamente ove il dato letterale si riveli insufficiente ad evidenziare la volontà contrattuale delle parti.
Il ragionamento non convince.
Per saperne di più:
https://appaltieassicurazioni.it/migliori-condizioni-polizza-fanno-vincere-lappalto/