Il Tar Lazio (sentenza numero 1092 del 30 gennaio 2018) non ha dubbi: è legittima l’escussione della garanzia provvisoria della ditta partecipante per vicenda penale nella quale sono stati coinvolti, per asserita corruzione, il socio di minoranza della mandataria in concorso con un funzionario di Consip SpA (il contestato illecito concorrenziale può ragionevolmente intendersi compreso tra le ipotesi di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”).
a cura di Sonia Lazzini
Nel caso di specie, Consip SpA, nell’escludere il RTI ricorrente alla luce delle predette risultanze penali, ha esplicitato le ragioni inficianti il rapporto fiduciario con l’operatore economico e, quindi, ha adempiuto all’onere motivazionale, in particolare, affermando che: “La gravità del comportamento tenuto dalla ricorrente Gestioni appare di particolare rilievo, poiché denota una condotta improntata non già solo a negligenza o imperizia (connotati che di per sé sono sufficienti a giustificare l’esclusione…), ma ad una volontaria propensione ad alterare il gioco della concorrenza nell’ambito delle gare pubbliche bandite da Consip, tra cui – per quanto d’interesse – la gara FM4, pregiudicando, sul piano obiettivo, l’interesse pubblico alla selezione del miglior contraente e, sul piano soggettivo, qualificando come oggettivamente inaffidabile l’eventuale aggiudicatario che a tale condotta scorretta ha dato causa. Particolarmente grave è infatti la circostanza che le condotte di cui sopra, in quanto volte a favorire la ricorrente Gestioni in pregiudizio degli altri concorrenti, abbiano dato luogo a indebite asimmetrie informative tra i concorrenti partecipanti alla gara, impedendo il corretto esplicarsi del confronto competitivo”.
Tale decisione di richiedere anche l’escussione della garanzia provvisoria è stata presa sulla base del seguente principio “l’escussione della cauzione non presupponga in via esclusiva il fatto dell’aggiudicatario né si limita alle dichiarazioni sui requisiti speciali; essa, al contrario, trova spazio applicativo anche quando (come verificatosi nel caso di specie), per il concorrente (pur se non aggiudicatario), risulti non corrispondente al vero quanto dichiarato in occasione della rappresentazione di requisiti generali”.
A detta di Consip S.p.A., la falsa dichiarazione sussisterebbe in riferimento “alle specifiche condotte poste in essere antecedentemente alla presentazione delle offerte e volte ad acquisire suggerimenti e indicazioni utili per la predisposizione delle stesse”.
su queste basi quindi “Le censure avanzate da parte ricorrente risultano infondate alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la garanzia provvisoria discende dall’articolo 75, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 e si estende a tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione per fatto dall’affidatario, consistente in qualsiasi ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, ivi compreso – oltre al rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali – il difetto dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del citato decreto legislativo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 04.05.2012, n. 8)”.
Inoltre, l’Adito giudice osserva che:
“Né può ritenersi che l’avvenuta escussione relativa ai lotti 3, 13 e 18 costituisca un’indebita duplicazione dell’escussione dell’importo di euro 3.045.000,00, corrisposto a Consip a titolo di risarcimento del danno nel corso del procedimento ex d.lgs. n. 231/2001 innanzi al G.I.P. del Tribunale di Roma”.
Qui il testo integrale della sentenza: