Nel risarcimento del danno da micro/permanente, l’art. 139, comma secondo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 32, comma 3 -ter, del decreto -legge 24 gennaio 2012 n. 1, l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.
Cassazione civile sez. III, 19/01/2018 n. 1272