Rita revocabile. Una volta ottenuta, infatti, al lavoratore resta possibile bloccare l’erogazione della rendita integrativa anticipata. Ad esempio in caso di rioccupazione: con ripresa normale della vita lavorativa, può decidere di non ricevere più la Rita. Attenzione, però; occorre vedere in che termini e condizioni ciò sia consentito dal proprio fondo pensione.

Secondo la Covip, in particolare, «l’iscritto può esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della Rita sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica (fondo pensione)».

Quanto vale la rendita. La Rita, praticamente, è l’erogazione frazionata del montante accumulato nel fondo pensione dal lavoratore. Spetta a quest’ultimo decidere quanta parte del montante trasformare in Rita e anche il periodo di erogazione, che va dalla richiesta fino alla pensione Inps per una durata. Per quanto riguarda la periodicità del frazionamento, la Covip rimette la decisione ai fondi pensione mediante suggerimento, ai lavoratori, di più opzioni alternative tra le quali scegliere e che meglio possano rispondere alle diverse esigenze dei lavoratori. In ogni caso, tenuto conto della funzione della Rita, che è volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, la Covip ritiene che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi. In merito al montante destinabile alla Rita, la Covip ritiene che spetti al lavoratore richiedente valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o anche soltanto su una sua porzione. I fondi pensioni devono pertanto consentire al lavoratore di esprimere una scelta che sia quella ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Il montante resta nel fondo pensione. Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della Rita, la Covip stabilisce che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare, pertanto, andranno ricalcolate tempo per tempo e terranno conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto del fondo pensione più prudente, che sarà individuato dal fondo pensione stesso.

Nel «modulo di domanda per l’erogazione della Rita», pertanto, va indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, l’ammontare oggetto di frazionamento e va evidenziato anche che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.

In considerazione di tanto, durante l’erogazione della Rita il lavoratore può esercitare la facoltà di cambiare il comparto d’investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità definite dal fondo pensione di appartenenza.

Chi eroga la Rita. Considerate le caratteristiche della prestazione, che consistono nell’erogazione di un capitale, frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo può risultare di dieci anni, la Covip ritiene che rientri nella competenza dei fondi pensioni procedere direttamente all’erogazione.

Rita impignorabile. Essendo una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria (cioè alla pensione integrativa), alle rate della Rita si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per la «pensione integrativa ordinaria» (ex art. 11, comma 10, del dlgs n. 252/2005.

In particolare, ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso i fondi pensioni nella fase di accumulo, la Rita è soggetta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità vigenti per le pensioni pubbliche. Si ricorda, invece, che i crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Il trasferimento ad altro fondo. L’accesso alla Rita, ancora, non limita la facoltà dei lavoratori al trasferimento presso un altro fondo pensione. Tuttavia, in caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione individuale contributiva e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di Rita; di conseguenza, la Rita sarà necessariamente (e automaticamente) revocata.

Se la Rita non prende tutto. Nel caso in cui non sia utilizzata tutta l’intera posizione individuale costituita presso un fondo pensione per l’erogazione della Rita, sulla porzione residua di tale posizione individuale (che continuerà ad essere gestita dal fondo pensione) l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alle norme vigenti e fruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita. Con riferimento alle prestazioni ordinarie (pensione integrativa ordinaria), è previsto che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di Rita. Per l’individuazione dell’importo massimo di prestazione erogabile in capitale, pertanto, i fondi pensione devono prendere in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Quando si passa a miglior vita. In caso di decesso dell’iscritto, mentre è in corso di percezione della Rita, il residuo montante contributivo corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato.

I costi? Solo in misura fissa. Qualora siano previsti costi da addebitare per l’erogazione della Rita, gli stessi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo pensione. I relativi importi vanno espressi in cifra fissa e devono comunque essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

Comunicazione annuale. I lavoratori che fanno richiesta di Rita riceveranno, annualmente, una comunicazione specifica in merito alle rate erogate. Tra l’altro, riceveranno informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno, con indicazione dei pagamenti rateali ricevuti, con la data delle relative operazioni e le eventuali spese addebitate per l’erogazione della rata. Saranno anche fornite le informazioni sull’ammontare dell’imposta applicata, nonché indicati i numeri delle rate residue e la periodicità delle stesse.

Regime fiscale. La parte imponibile della rendita temporanea erogata e assoggettata a una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari al 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino a un minimo del 9%.

© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7