l’Agenzia delle Entrate in una recente istanza ha sancito l’impossibilità di godere della fiscalità agevolata prevista per i beni e i servizi definiti dall’articolo 51 del Tuir nel caso in cui il lavoratore utilizzi simultaneamente voucher welfare e fringe benefit (Interpello n. 904-791/2017).
In particolare, il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir stabilisce che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (anche sotto forma di voucher) se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. In altre parole, nel momento in cui benefit di welfare aziendale sono destinati al lavoratore, l’impresa ha diritto ad un corposo favor fiscale.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, però, questi benefici fiscali non saranno accessibili “per intero” nel momento in cui il dipendente usufruisca sia di voucher welfare sia di fringe benefit (come, ad esempio, l’auto aziendale, il telefono aziendale, ecc), superando il limite fissato dalla normativa (258,23).
Ma qual è l’uso corretto del voucher welfare secondo la normativa attualmente in vigore? Ecco i punti da seguire per non incorrere in sanzioni:
- se cumulati, i beni e i servizi indicati nel comma 3 dell’articolo 51 del Tuir (fringe benefit) non possono superare il “tetto” fissato dalla normativa (258,23 euro);
- deve essere nominativo: non può essere utilizzato da persona diversa dal titolare;
- non può essere monetizzato o ceduto: così da scongiurare l’uso scorretto del voucher come una sorta di moneta parallela che consenta la fruizione dei servizi da parte di chi non ne avrebbe diritto.
Fonte: Percorsi di secondo welfare