In relazione alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita e, inoltre, nelle patologie aventi carattere comune a eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto.
Cassazione civile sez. lav., 02/01/2018 n. 12