Sgravio con condizioni ed entro il 30% del patrimonio
di Valerio Stroppa

Anche i derivati ammessi nei Pir. Ma solo a determinate condizioni, vale a dire con finalità di copertura dai rischi (hedging) nel caso di investimenti effettuati attraverso Oicr «Pir compliant» e comunque non oltre il 30% del patrimonio. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 25 febbraio 2018.

Il documento, lungo quasi 70 pagine, prende in esame una serie di aspetti di natura tributaria connessi al funzionamento dei piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir), sui quali il Mef aveva già pubblicato le linee guida lo scorso mese di ottobre.

La legge n. 232/2016, commi 100-114, ha previsto un regime di non imponibilità dei redditi finanziari derivanti da alcuni tipi di investimento, effettuati attraverso piani individuali che rispettino le caratteristiche previste dalle norme. L’esenzione, oltre che interessi, dividendi e capital gain, riguarda pure l’imposta di successione. La misura è stata ideata, sulla scorta di quanto già avvenuto in altri paesi europei quali Francia e Regno Unito, per cercare di canalizzare il risparmio delle famiglie a sostegno dell’economia reale e in particolar modo per lo sviluppo delle aziende italiane.

L’oggetto principale del «contenitore» rappresentato dai Pir, infatti, sono gli strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti in Italia oppure da aziende Ue con una stabile organizzazione italiana. Il requisito più significativo per l’accesso al beneficio fiscale è dato dal tempo minimo di mantenimento dell’investimento, pari a cinque anni («minimum holding period»), ma non è l’unico.

Chi investe. La normativa sui Pir è riservata alle persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa, quindi nella propria sfera privata. Il soggetto deve essere fiscalmente residente, autocertificando tale condizione all’intermediario presso cui intende attivare il rapporto. Ogni risparmiatore non può essere titolare di più di un Pir e ciascun Pir non può avere più di un titolare. Anche queste condizioni devono essere autocertificate. Via libera dell’Agenzia alla sottoscrizione di Pir da parte di minori. Il dl n. 50/2017 ha poi previsto che casse di previdenza e fondi pensione possano investire in Pir.

Quanto investe. L’importo investito complessivamente nei Pir dai risparmiatori non può superare i 150 mila euro, con il limite di 30 mila euro per ciascun anno solare. Se però il contribuente investe cifre più contenute, nulla vieta il raggiungimento del plafond in un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

In cosa investe. La circolare analizza il perimetro oggettivo del regime di non imponibilità, fornendo una specifica individuazione degli strumenti finanziari «qualificati», definibili in estrema sintesi come quelli «made in Italy». Almeno il 70% del totale deve essere investito a tale scopo; all’interno di questa quota, un minimo del 30% (cioè il 21% assoluto) va riservato a titoli emessi da società non quotate sull’indice Ftse Mib o su indici equivalenti di altri mercati esteri, mentre il restante 70% (cioè il 49% assoluto) può essere utilizzato per comprare strumenti finanziari di aziende quotate sugli indici principali. Il rimanente 30% del patrimonio conferito nel Pir rappresenta la parte libera, utilizzabile per sottoscrivere asset non qualificati (per esempio emessi da società non residenti), titoli di stato italiani o esteri oppure impieghi in liquidità, quali depositi e conti correnti. Questi ultimi, pur non rientranti tra gli strumenti finanziari secondo la normativa del Tuf, possono comunque fare parte dei Pir, nel limite del 10% del valore complessivo del piano.

Ma la legge di bilancio per il 2017 contempla anche un altro vincolo. Oltre al limite temporale e a quello di composizione del patrimonio, il risparmiatore deve osservare il limite di concentrazione: per almeno due terzi dell’anno i fondi non possono essere investiti in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente, o stipulati con la stessa controparte o comunque con altra società appartenente al medesimo gruppo. Le Entrate tratteggiano con esempi concreti la corretta strategia di investimento dei Pir, esaminando sia l’ipotesi di acquisto diretto dei titoli sia quella di sottoscrizione mediante Oicr: il mancato rispetto di tali paletti comporta infatti la decadenza dell’agevolazione fiscale, con la conseguente ripresa a tassazione degli eventuali redditi percepiti nel frattempo in esenzione.

Un esempio. Si pensi al caso di una persona fisica che intende investire in Pir 150 mila euro in cinque anni. Nel primo anno, versando 30 mila euro, per essere in regola con la normativa dovrà investire almeno 21 mila euro (70% del totale) in strumenti qualificati. Ciò può avvenire comprando 14.700 euro (49% di 30 mila) di titoli emessi da società quotate sull’indice Ftse Mib del listino milanese e 6.300 euro (21% di 30 mila) di partecipazioni in pmi residenti; i restanti 9 mila euro potranno essere suddivisi per 3 mila euro (10% di 30 mila) in ciascuna categoria tra conti correnti bancari o postali, depositi e strumenti finanziari emessi da società straniere. Verificato in questo modo il limite di composizione, per il rispetto del limite di concentrazione non potranno essere detenuti per i 2/3 dell’anno titoli di un singolo emittente superiori al 10% del patrimonio (cioè oltre 3 mila euro).
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