Il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia.
La diligenza richiesta al prestatore d’opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell’auto in luogo non accessibile a estranei, mentre il Tribunale ha accertato che le chiavi erano state riposte in una cassettiera posizionata all’esterno dell’ufficio della ditta convenuta.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 gennaio 2018 n. 486