Anche i cellulari inseriti nel registro delle opposizioni
di Antonio Ciccia Messina e Giovanni Galli

Un argine più robusto contro il telemarketing. Per evitare telefonate indesiderate, si potranno iscrivere al registro delle opposizioni anche i cellulari e l’iscrizione comporterà la revoca automatica di tutti i consensi individualmente raccolti. Attenzione però: sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Un’eccezione abbastanza ampia da travolgere la regola della caducazione automatica dei consensi precedenti. È su questo equilibrio tra le esigenze delle imprese (sviluppare campagne promozionali) e quelle degli utenti (evitare chiamate indesiderate) che si gioca la legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2018 e già in vigore. La nuova legge sul marketing diretto (si veda da ultimo ItaliaOggi Sette dell’8 gennaio scorso) di fatto è una riforma del registro delle opposizioni, in cui iscrivere le utenze da non chiamare e prevede tra l’altro l’obbligo di consultare il registro mensilmente, anche se a prezzi da ridurre rispetto alle tariffe ora praticate e un prefisso unico per il telemarketing e uno per le indagini statistiche (ma anche qui c’è la scappatoia per i call center e cioè presentare l’identità della linea a cui possono essere contattati). Vediamo altre novità della legge.

Lasciapassare personalizzato. Gli interessati iscritti al registro potranno revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

Cessione a terzi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Sanzioni solidali. La legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione del diritto di opposizione e di violazione di divieto di cessione a terzi: da 10 mila a 120 mila euro. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche.

Compositori. La legge vieta l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa da 10 mila a 120 mila euro.

Il nuovo registro. La legge necessita di un nuovo regolamento del registro. Sono fissati 90 giorni di tempo per il nuovo dpr per l’operatività concrete delle novità.

Due prefissi unici. La legge come detto impone a tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili di garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opporsi al marketing. Entro 90 giorni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà individuare due codici o prefissi specifici, per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. A quel punto, ed entro i successivi 60 giorni, gli operatori esercenti l’attività di call center dovranno, adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni.
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