di Francesco Ninfole
Le banche dovranno rafforzare le procedure di vendita di prodotti finanziari (come prestiti, mutui e conti correnti) con l’obiettivo di garantire la massima correttezza ai piccoli risparmiatori. È quanto previsto da un documento messo in consultazione dalla Banca d’Italia che recepisce gli orientamenti dell’Eba sui prodotti bancari al dettaglio. Le norme, secondo quanto previsto dal testo in consultazione, «rafforzano il complesso delle disposizioni a presidio della correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, assicurando che l’offerta dei prodotti bancari e finanziari sia rivolta alle tipologie di clientela, individuate nella fase di ideazione dei prodotti stessi, per le quali essi possono risultare effettivamente adatti».
Si prevede che gli istituti si adeguino alle nuove disposizioni entro il primo gennaio 2019. Le nuove regole si applicheranno a partire dal prossimo anno ai prodotti bancari sul mercato che ricadono nel titolo VI del Tub (prestiti, mutui, conti, credito al consumo, servizi di pagamento) e che sono destinati all’intera clientela al dettaglio (categoria che include, oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese). In questo caso non sono invece da considerare come prodotti al dettaglio gli strumenti finanziari come i bond bancari, sui quali è intervenuta la Mifid2.
Le novità riguardano innanzitutto le procedure relative all’elaborazione, al monitoraggio e alla revisione dei prodotti. In particolare, le banche che sviluppano prodotti (produttori) devono adottare «procedure organizzative che definiscano: le modalità per identificare le classi di clientela per le quali un dato prodotto è elaborato (il cosiddetto mercato di riferimento); la fase di product testing, in cui viene valutato l’impatto dei nuovi prodotti sul mercato di riferimento sulla base di una pluralità di scenari possibili; la fase di monitoraggio, per assicurare la coerenza nel continuo dei prodotti con il mercato di riferimento; le azioni correttive quando un prodotto si rivela non più adatto al mercato di riferimento». In secondo luogo, il testo disciplina la distribuzione dei prodotti. In particolare, «ai produttori è richiesto di assicurare modalità di distribuzione adeguate agli specifici mercati di destinazione dei prodotti»; inoltre «i produttori sono tenuti a dotarsi di procedure idonee ad assicurare, tra l’altro, che i canali distributivi prescelti dispongano di conoscenze adeguate» e «forniscano ai clienti tutte le informazioni rilevanti sui prodotti». (riproduzione riservata)
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