L’aliquota di artigiani e commercianti cresce dello 0,45%
di Leonardo Comegna
È fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2018, dove peraltro si registra l’aumento delle aliquote deciso con il famoso provvedimento Salva Italia (art. 24, comma,22, della legge n. 214/2011) ha definitivamente portato il peso sulle due categorie di autonomi al 24% del reddito prodotto. Il quadro dei contributi dovuti quest’anno è indicato dall’Inps nella circolare n. 27/2018.
Valori 2018. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l’aliquota contributiva degli artigiani da quest’anno è fissata al 24%; mentre quella dei commercianti al 24,09%. Quest’ultima risulta leggermente più elevata, in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al tutto il 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione per la durata massima di 3 anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale. Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2017 (modello Unico 2018). I versamenti effettuati nel corso di quest’anno costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2017) andrà effettuato nella primavera del 2018. Per via del tasso d’inflazione indicato nell’1,1%, quest’anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps non è variato: 15.710 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità 7,44 euro, è così articolato:
* artigiani: 3.779 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.307 per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni);
* commercianti: 3.792 per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.321 per i collaboratori di con meno di 21 anni).
Per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo è pari a 77.717 euro, che si ricava dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (46.630) maggiorato di 2/3. Occorre precisare inoltre che l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva stabilita per i dipendenti quando superano il tetto interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2018 anche loro devono versare il 24 o 24,09% sul reddito d’impresa fino a 46.630 euro (tetto pensionabile), e 25 o 25,09% sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 77.717 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, anche per l’anno 2017 risulta pari a 101.427 euro.
Versamenti. Sia gli artigiani sia gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di partita Iva. Questo il calendario: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2018 e 18/2/2019 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo e secondo acconto 2018.
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