Nell’assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare a un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.
Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.
La posizione dell’assicuratore della responsabilità civile nel giudizio nel quale viene chiamato in causa – e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull’accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione, l’estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale – è quella di un interventore adesivo autonomo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 17 gennaio 2017 n. 925