L’accertamento dei requisiti richiederà qualche mese
di Nicola Mondelli
Gli oltre ventimila tra dirigenti scolastici, docenti e personale Ata (dei trentamila che si ipotizza saranno collocati a riposo entro il 2017), che nei termini e con le modalità indicate nella circolare ministeriale 38646 del 7 dicembre 2015 e successive integrazioni, hanno presentato entro il 13 febbraio domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2017, dovranno attendere ancora qualche settimana prima di avere la certezza che la domanda sia stata accolta dal competente ufficio scolastico territoriale e convalidata al Sidi.
E dovranno attendere qualche mese per conoscere l’ammontare della pensione che sarà loro corrisposta dall’Inps a decorrere appunto dal 1° settembre 2017.
Dovranno attendere non meno di due anni per vedersi liquidare, oltretutto a rate, l’indennità di buonuscita. I requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente per accedere al trattamento pensionistico anticipato è di 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini.
L’accertamento dell’esistenza o meno del diritto a pensione continua ad essere di competenza degli uffici territoriali degli uffici scolastici regionali o delle istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000. Una eventuale mancanza dei requisiti dovrà, in ogni caso, essere comunicata all’interessato anche se nella domanda di cessazione dal servizio sia stata espressamente dichiarata la volontà di permanere in servizio qualora venisse accertata la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente con particolare riferimento a quelli di cui al decreto legge 201/2011 (riforma Fornero).
Gli uffici scolastici territoriali dovranno inoltre utilizzare il Sidi nel predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi Inps – gestione dipendenti pubblici – per la liquidazione del trattamento pensionistico.
L’accoglimento della domanda di cessazione dal servizio, unitamente alla conferma del diritto alla pensione sono tuttavia solo il primo, se non il più importante, passo verso la sicurezza economica nella prossima vita da pensionato. Il passo successivo è quello della conoscenza dell’ammontare della pensione che l’Inps, l’istituto nazionale di previdenza, dovrà determinare sulla base di «un prospetto dati» che l’ufficio scolastico territoriale competente avrà trasmesso all’istituto di previdenza.
Nel prospetto dati» dovranno infatti essere riportati tutti gli elementi di natura giuridica, retributiva e soprattutto contributiva presenti nel fascicolo degli interessati e certificati dal Sidi. Copia del prospetto dovrà essere inviata agli interessati al fine di verificarne l’esattezza o meno dei dati ivi contenuti. Eventuali errori o inesattezze dovranno essere immediatamente fatte rilevare mediante un semplice esposto inviato all’ufficio scolastico territoriale che lo ha predisposto.
L’ammontare della pensione, come definito dall’istituto di previdenza guidato da Tito Boeri, sarà comunicato agli interessati con un apposito atto formale che l’Inps invierà per il tramite del servizio postale. Dal momento del ricevimento del documento l’interessato avrà trenta giorni di tempo per impugnarlo qualora dovesse ritenere che la determina dell’istituto di previdenza non corrisponda ai contributi versati e/o agli anni di servizio prestati.
Tempi e modalità di liquidazione dell’indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio) sono regolamentati, per ultimo in ordine di tempo, dall’articolo 1, comma 708 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai docenti e al personale Ata che cesseranno dal servizio dal 1° settembre 2017 per avere maturato successivamente al 31 dicembre 2013, i requisiti richiesti dalla normativa vigente (riforma Fornero), l’indennità di buonuscita sarà liquidata nei tempi e con gli importi di seguito indicati:
– nel caso di cessazione dal servizio per vecchiaia, non prima di 12 mesi dal 1° settembre 2017 e non oltre il quindicesimo mese, in un unico importo se l’ammontare, al lordo delle ritenute fiscali, darà pari o inferiore a 50 mila euro; se superiore a 50 mila ma inferiore a 100 mila euro, in due importi annuali (il primo pari a 50 mila e il secondo pari alla somma eccedente); in tre importi annuali se l’ammontare è pari o superiore a 100 mila euro (il primo e il secondo importo annuale sarà di 50 mila euro, il terzo sarà costituito dalla somma eccedente i 100 mila euro).
– nei casi di cessazione dal servizio anticipato (solo anzianità contributiva), non prima di 24 e non oltre i 27 mesi a decorrere dal 1° settembre 2017 e con gli importi in precedenza indicati.
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