Condanne a lavori di pubblica utilità: copertura Inail
di Daniele Cirioli

I condannati per guida in stato d’ebbrezza a lavori di pubblica utilità vanno assicurati all’Inail. Come pure i tossicodipendenti condannati per lievi reati sulle droghe e gli imputati ammessi alla prova in un processo penale. La novità, prevista dalla legge Bilancio del 2017, è illustrata dall’Inail nella circolare n. 8/2017 (si veda ItaliaOggi del 18/2/2017).

La condanna alla «pubblica utilità». La novità tocca l’ambito applicativo del lavoro di pubblica utilità, che l’art. 1, comma 86, della legge n. 232/2016 (Bilancio 2017) ha esteso a nuove ipotesi, quale misura “di riparazione in favore della collettività”. Due le caratteristiche del lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 1, comma 1, del decreto 26 marzo 2001 (recante norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità):

a) il lavoro di pubblica utilità consiste nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Stato, regioni, province, comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del dlgs n. 274/2000;

b) il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto:

prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione a opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Le nuove ipotesi. In un primo tempo, il lavoro di pubblica utilità era limitato ai procedimenti di competenza del giudice di pace. Successivamente il suo ambito applicativo è stato esteso alle seguenti ipotesi:

a) sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’art. 186, comma 9-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool) del dlgs n. 285/1992; b) sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’art. 187 comma 8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del medesimo del dlgs n. 285/1992; c) sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del dpr n. 309/1990;

d) ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 67/2014.

Alle nuove ipotesi, la legge di Bilancio 2017 ha esteso la tutela assicurativa dell’Inail, con oneri a carico dello Stato entro il limite delle risorse assegnate a uno specifico fondo e adeguato a 7,9 milioni di euro sempre dalla legge di Bilancio 2017 (fondo già operativo per i lavori di pubblica utilità svolti da detenuti e internati, da beneficiari di ammortizzatori e da stranieri richiedenti asilo).

La polizza assicurativa Inail. L’assicurazione va attivata dai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, vale a dire i soggetti che hanno stipulato con il ministero della giustizia o con i presidenti dei Tribunali delegati le convenzioni per i lavori di pubblica utilità. Soggetti promotori, come detto, possono essere lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e volontariato, anche internazionali, che operano in Italia. Oltre all’attivazione, sui soggetti promotori grava anche la gestione della copertura assicurativa. L’attività svolta a titolo gratuito nell’ambito del lavoro di pubblica utilità, è tutelata qualora rientri tra le attività protette (art. 1, dpr n. 1124/1965, il T.u. Inail). Il premio è di 258,00 euro annuali per soggetto (euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata).

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