di Andrea Orabona
La recente sentenza del Tribunale di Lucca nel procedimento per la cosiddetta Strage di Viareggio – ove si contano 32 vittime e altrettante parti civili danneggiate dall’imponente disastro colposo del 29 giugno 2009 – impone un momento di riflessione sul livello d’attenzione in capo a imprenditori o amministratori di società nella prevenzione dal pericolo che si verifichino reati colposi nello svolgimento dei propri incarichi istituzionali.
Un’attenta riflessione sulle modalità di gestione del rischio penale d’impresa risulta imprescindibile a fronte della pesantezza delle pene detentive irrogate nei confronti di alcuni amministratori al vertice di imprese collegate a Ferrovie Italiane, delle sanzioni pecuniarie inflitte ex decreto legislativo 2001/231 a carico delle società demandate all’attività di manutenzione sullo specifico tratto ferroviario, nonché dei risarcimenti riconosciuti alle vittime del reato attraverso la pronuncia di provvisionali esecutive dagli importi complessivamente milionari.
Occorre anzitutto rilevare che oggi il legale rappresentante pro tempore di società risulta il principale destinatario di un coacervo di obblighi normativi contenuti in leggi speciali, la cui mancata osservanza costituisce reato oppure è comunque ricollegabile alla verificazione di illeciti penalmente sanzionati. Tra questi vale la pena ricordare i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione del ciclo dei rifiuti produttivi a presidio dell’ambiente circostante, le frodi o sofisticazioni di alimenti e bevande a difesa della salute e incolumità pubblica.
A fronte di così tante e gravi responsabilità in capo al management e all’imprenditore, il legislatore si è limitato a disciplinare nel Testo unico sicurezza l’istituto della delega di funzioni, ovvero la facoltà di trasferimento di determinati poteri e responsabilità degli amministratori in capo a procuratori speciali ad acta, tale da condurre all’esenzione da imputazioni collegate alla mancata prevenzione ovvero alla negligenza.
Se la traslazione di poteri e doveri propri dell’organo amministrativo nei confronti di professionisti delegati (responsabili della sicurezza), ove competenti e dotati di autonomia finanziaria, determinerebbe in astratto il completo trasferimento delle responsabilità imposte ex lege in capo all’imprenditore per l’eventuale commissione di reati colposi.
E se è pur vero che, in molti casi, la giurisprudenza di legittimità si è adoperata a estendere l’efficacia esimente della delega di funzioni in seno a numerosi processi penali per fatti di bancarotta fraudolenta o frode tossica per distribuzione di alimenti nocivi, finendo con il prosciogliere i componenti del consiglio d’amministrazione privi di specifici poteri ad hoc in ipotesi di comprovato conferimento di valide procure speciali, occorre rilevare che nelle aule di giustizia continua paradossalmente ad assistersi alla formulazione di contestazioni elevate indiscriminatamente a carico di tutti i membri apicali del cda – seppur taluni privi di qualsivoglia potere di gestione in quanto espressamente delegato nei confronti di consiglieri nominati ad hoc – onde garantire al processo penale il maggior numero di imputati o responsabili civili solidalmente chiamati a rispondere a diverso titolo del «crimine d’impresa».
Questo accade perché i giudici, facendo leva sull articolo 16, comma terzo, del decreto legislativo 2008/81 in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, sostanzialmente disconoscono gli effetti esimenti propri della delega di funzioni, finendo comunque con l’attribuire in capo all’amministratore di società una responsabilità di tipo concorsuale per mancanza di controllo sulla corretta esecuzione dei poteri e doveri espressamente conferiti all’organo delegante.
Questa situazione crea il paradosso per il quale, nonostante il trasferimento di specifiche funzioni gestorie a un organo delegato ad hoc escluda la responsabilità penale dell’amministratore per la commissione di un determinato crimine, la responsabilità per il reato resti – di fatto – comunque imputabile a livello verticistico per presunti difetti di vigilanza sul negligente svolgimento delle funzioni conferite all’organo delegato.
Questo paradosso, rende urgente e auspicabile un intervento legislativo per chiarire la natura esimente della delega di funzioni nel sistema delle incriminazioni punite dal diritto penale d’impresa, onde evitare la celebrazione di processi penali a carico di amministratori privi di specifici poteri gestori o il profilarsi di imputazioni mosse sulla scorta del solo dato formale della carica assunta in seno al consiglio d’amministrazione.
Tale intervento risulta doveroso in quanto l’attuale sistema rischia di configurare l’esistenza nel nostro ordinamento di un titolo di «responsabilità oggettiva del reo» meramente collegato al ruolo o all’incarico ricoperto. Principio che risulterebbe incostituzionale in riferimento all’articolo 27 della Costituzione che recita – al primo capoverso – «la responsabilità penale è personale.» (riproduzione riservata)
*studio Orabona
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