Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681 primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.
Nel caso oggetto di giudizio relativo ai danni occorsi a una signora, schiacciata dalle porte di un convoglio della metropolitana, il fatto che non si fosse attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura, nulla toglieva al fatto che – in presenza di dispositivi anti/schiacciamento – le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli.
Cassazione civile sez. III, 10/01/2017 n. 249} else {