di Carla De Lellis 

 

Via libera ai risarcimenti agli eredi di vittime dell’amianto per lavori portuali. Le domande per l’anno in corso si presentano entro il 28 febbraio, quelle per il 2016 entro il 18 marzo. A spiegarlo è lo stesso istituto assicuratore nella circolare n. 7/2017. La nuova prestazione è stata introdotta dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) per il triennio 2016/2018, nel limite di 10 milioni per anno. Lo scopo della prestazione è risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi di vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani. Le operazioni portuali, precisa l’Inail, sono lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. Mentre sono portuali i servizi relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. La prestazione è erogata anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese, a servizi portuali complementari e accessori. La circolare precisa, ancora, che poiché la norma non specifica se la vittima dovesse essere o meno assicurato all’Inail, il diritto alla prestazione spetta anche agli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo Inail. La prestazione è erogata a domanda degli interessati, da presentare secondo la modulistica allegata alla circolare, da ciascuno degli eredi. La domanda va inviata tramite Pec indirizzata a dcra@postacert.inail.it o raccomandata a/r alla sede centrale dell’Inail. Relativamente agli anni 2017 e 2018, le domande si presentano entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente. Per il 2016, le domande vanno essere presentate entro il 18 marzo in relazione alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015.

Fonte: